Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 34449 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 34449 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2019
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 7124-2019 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, COGNOME NOME; RAGIONE_SOCIALE,
– intimati –
avverso la sentenza n. 2783/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 31/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2019 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito l’Avvocato;
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. • 7124/2018
Rilevato che:
NOME COGNOME che nella causa n. 27059/2014 R.G. si era difeso con controricorso avverso il ricorso principale proposto da NOME COGNOME NOME COGNOME ha presentato ricorso ai sensi dell’articolo 391 bis c.p.c. d alla correzione della sentenza n. 2783/2019 che tale causa ha definito, pe omessa pronuncia nel dispositivo della condanna del ricorrenti a rifondergli spese processuali.
Ritenuto che:
Il ricorso è fondato, in quanto effettivamente l’attuale ricorrente nella ca 27059/2014 R.G. si era difeso con controricorso dal ricorso principale propost da NOME COGNOME e NOME COGNOME rispetto al quale l’ulte controricorrente NOME COGNOME aveva proposto pure ricorso incidentale. Nel dispositivo della sentenza n. 2783/2019 di questa Suprema Corte è stato rigettato il ricorso principale ed è stato dichiarato inammissib ricorso incidentale, compensando le spese processuali.
È evidente che la compensazione così disposta attiene al rapporto tra ricorren principali e ricorrente incidentale, ed è parimenti evidente che il riget ricorso principale ha generato soccombenza del ricorrenti principali n confronti del COGNOME, ovvero del controricorrente che non aveva propost ricorso incidentale. Il fatto poi che nella motivazione della sentenz individua, come fonte della compensazione, la reciproca soccombenza tra i ricorrenti principali e il ricorrente incidentale, senza menzionare il (pagina 8: “La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del grado tra ricorrenti principali e ricorrente incidentale”) conferma che la compensazione non ha investito la posizione processuale dell’attuale ricorrente, non citato espressamente a proposito delle spese nella relati parte della motivazione ma sine dubio consideratovi in modo implicito come destinatario della rifusione delle spese perché, appunto, non coinvolto ne compensazione.
Eliminando pertanto la denunciata omissione materiale, si liquidano le spese a favore dell’attuale ricorrente nella misura di cui al dispositivo, a rifonde condannando solidalmente, per il comune interesse processuale, NOME COGNOME e NOME COGNOME
Trattandosi di procedimento ex articoli 287 e 391 bis c.p.c., non vi è luog pronuncia sulle spese relativamente ad esso, non essendo individuabili una parte vittoriosa e una parte soccombente (sulla scorta di S.U. ord. 27 giugn 2002 n. 9438 v. Cass. sez. 3, ord. 4 maggio 2009 n. 10203, Cass. sez. 6-2, ord. 17 settembre 2013 n. 21213 e Cass. sez. 6-L, ord. 4 gennaio 2016 n. 14).
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dispone ad ogni effetto di legge che nel disposit della sentenza n. 2783/2019, a seguito di “compensando le spese processuali” si aggiunge: “e condannando solidalmente i ricorrenti principali a rifondere controricorrente NOME COGNOME le spese processuali, liquidate in complessiv 5000, oltre a C 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché ag accessori di legge”.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019
Il Presid
NOME
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