Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2322 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2322 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 5094/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, come da procura a margine del controricorso nel giudizio iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.
-ricorrente –
contro
COMUNE DI NAPOLI, RAGIONE_SOCIALE
-intimati – avverso l ‘ordinanza della Suprema Corte di cassazione recante il N. 26366/2022, depositata in data 7.9.2022;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 28.11.2023 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che
gli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di NOME COGNOME, nel procedimento di legittimità contro il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., come da procura a margine del controricorso notificato il 3.12.2019, hanno proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391 -c.p.c., affinché venga disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza 7 settembre 2022, n. 26366, della Terza Sezione Civile di questa Corte;
il ricorso è stato regolarmente notificato alle controparti, che non hanno tuttavia svolto attività difensiva in questa sede;
Considerato che
-risulta dal testo dell’ordinanza n. 26366 del 2022 che in tale pronuncia la Corte, rigettando il ricorso principale proposto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, l’ha condannat o al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente COGNOME, omettendo però di disporre la distrazione delle stesse in favore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che si erano dichiarati antistatari nel proprio atto di controricorso;
in conformità all ‘insegnamento di Cass., Sez. Un., 7.7.2010, n. 16037, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli
N. 5094/23 R.G.
errori materiali, applicabile anche in relazione alle pronunce della Corte di cassazione e proponibile anche d’ufficio in qualsiasi tempo;
il ricorso, pertanto, deve essere accolto, disponendo la correzione nel senso auspicato;
non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
l a Corte accoglie il ricorso, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 26366 del 2022, nel senso che la condanna alle spese stabilita a carico del ricorrente debba intendersi integrata dalla previsione « da distrarre in favore degli AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che si sono dichiarati antistatari » e ordina alla Cancelleria di provvedere alla relativa annotazione sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,