Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32143 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32143 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
Oggetto: correzione errore materiale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 05421/2025 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in Reggio INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso l’ordinanza n. 8723/2022 della Corte di Cassazione depositata il 17/3/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/11/2025 dalla AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società RAGIONE_SOCIALE propose ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte d’appello di Reggio Calabria 10 settembre 2020, n. 593, che aveva rigettato l’appello da essa proposto, mentre resistette con controricorso RAGIONE_SOCIALE in amministrazione giudiziaria.
Con ordinanza n. 8723/2022, depositata il 17/3/2022, questa Corte dichiarò il ricorso inammissibile, stabilendo, in motivazione, che le spese avrebbero seguito la soccombenza e sarebbero state liquidate nel dispositivo.
Poiché il dispositivo non indica a quanto ammontino le spese del giudizio, RAGIONE_SOCIALE ha proposto il presente ricorso per correzione di errore materiale, onde ottenere la quantificazione mancante.
Orbene, in caso di omessa pronuncia sulla regolamentazione delle spese, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa e sulla base di un’interpretazione orientata alle conseguenze, è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ..
A tal riguardo si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 16415 del 21/6/2018, con la quale hanno stabilito che, a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. per ottenerne la quantificazione (anche Cass., Sez. 3, 13/11/2018, n. 29029).
In considerazione di ciò, l’istanza di correzione è ammissibile e nel caso di specie è accolta, poiché nel dispositivo della sentenza, pur essendo stata dichiarata la condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, conformemente a quanto affermato in motivazione, nulla è indicato sulla quantificazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 08723/2022, del 3/12/2021, pubblicata il 17/3/2022, sia apportata la seguente integrazione: nel dispositivo, a p. 3, dopo le parole «condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro» sia aggiunta: «2.500,00 + 200,00»; dispone inoltre che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento da correggere.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196- quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 5/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME