Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28371 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28371 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5345/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 37099/2022 depositata il 19/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
che NOME COGNOME ha chiesto la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 37099/2022 del 19.12.2022, pronunciata dalla I Sezione Civile di questa Corte;
-che, in particolare, è stato evidenziato dall’istante che il predetto dispositivo è affetto da errore materiale, atteso che non contiene la distrazione delle spese processuali al difensore, nonostante che lo stesso si fosse dichiarato antistatario e, nella parte relativa al contributo unificato, ove, per un mero refuso, è stato indicato che il versamento di tale contributo dovesse avvenire da parte di entrambe le parti, e non solo da RAGIONE_SOCIALE, unica parte che aveva proposto impugnazione (rigettata da questa Corte);
che tale istanza è fondata;
che questa Corte (vedi Cass. S.U. n. 16037/2010; conf. Cass. n. 12962/2012) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui ‘In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore
distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce del la Corte di Cassazione’;
che, quanto al contributo unificato, lo stesso, per mero errore materiale, è stato posto a carico di entrambe le parti anziché solo a carico della RAGIONE_SOCIALE, unica che aveva proposto l’impugnazione (poi rigettata);
che, pertanto, deve provvedersi alla correzione degli evidenziati errori materiali, nei termini di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Dispone la correzi one del dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 37099/2022 del 19.12.2022, aggiungendo, nella terza riga, dopo le parole ‘accessori di legge’, le seguenti parole: ‘da distrarsi a favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario’ e, nella quin ta riga, sostituendo la dicitura ‘versamento da parte di entrambe le parti’ con ”versamento da parte della ricorrente RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE s.p.a.’.
Così deciso in Roma in data 27.9.2023