Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33691 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 14847/2024 R.G. proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’ avv. NOME COGNOME come da procura il calce al ricorso nel giudizio iscritto al n. 18107/2020 R.G., domicilio digitale come in atti
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende, come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti
-controricorrente – avverso l ‘ordinanza della Suprema Corte di cassazione recante il N. 14801/2024, depositata in data 27.5.2024;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 16.12.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
Rilevato che
gli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME quest’ultimo difensore del primo nel giudizio di legittimità contro NOME COGNOME iscritto al n. 18107/2020 R.G., come da procura in calce al ricorso a suo tempo notificato, hanno proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nell ‘ ordinanza 27 maggio 2024, n. 14801, di questa Corte; – il ricorso è stato regolarmente notificato a NOME COGNOME che ha depositato controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso avversario;
Considerato che
-risulta dal testo dell’ordinanza n. 14801 del 2024 che in tale pronuncia la Corte, cassando senza rinvio la sentenza impugnata, ha condannato NOME COGNOME al pagamento delle spese del giudizio d’appello e di quello di cassazione in favore del ricorrente NOME COGNOME omettendo però di disporre la distrazione delle stesse in favore dell’ avv. NOME COGNOME che si era dichiarato antistatario nella propria memoria ex art. 380bis n. 1 c.p.c.;
in conformità all ‘insegnamento di Cass., Sez. Un., 7.7.2010, n. 16037, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, applicabile anche in relazione alle pronunce della Corte di cassazione e proponibile anche d’ufficio in qualsiasi tempo;
N. 14847/24 R.G.
le eccezioni sollevate da NOME COGNOME nei limiti in cui queste possano trovare ingresso nella presente procedura di correzione di errore materiale, non colgono nel segno, giacché la richiesta di distrazione ben può essere avanzata per la prima volta anche in memoria, non ravvisandosi alcuna incompatibilità rispetto alla mancata dichiarazione ex art. 93 c.p.c. nel ricorso originario, né occorre che il difensore distrattario si munisca di nuova procura speciale ex art. 365 c.p.c., giacché egli ‘ agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere ‘ (così, Cass. n. 15302/2023);
il ricorso, pertanto, va accolto, disponendosi la chiesta correzione;
non occorre provvedere sulle spese, secondo la giurisprudenza, ribadita anche a Sezioni Unite, di questa Corte regolatrice;
p. q. m.
la Corte dispone la correzione d ell’ordinanza n. 14801 del 2024, nel senso che la condanna alle spese stabilita a carico della controricorrente, sia nella motivazione che nel dispositivo, debba intendersi integrata dalla previsione « da distrarre in favore de ll’avv. NOME COGNOME che si è dichiarato antistatario » e ordina alla Cancelleria di provvedere alla relativa annotazione sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,