Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17989 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17989 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2090/2025 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale presso il suo difensore;
– ricorrente –
con l’adesione di
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, rappresentata e difesa dall’avv. COGNOME NOMECOGNOME con domicilio digitale presso il suo difensore;
– ricorrente adesiva –
nei confronti di
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOMERAGIONE_SOCIALE
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE ROMA n. 40/2025 depositata il 2/01/2025;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 26/06/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Rilevato che:
la Cassa RAGIONE_SOCIALE Binasco RAGIONE_SOCIALE ha chiesto che questa Corte disponga la correzione della sentenza n. 40 del 2/01/2025, laddove nell ‘ intestazione è riportato il solo nome di NOME COGNOME quale ricorrente e non anche quelli di NOME e di NOME COGNOME;
l ‘ istanza è stata ritualmente notificata a tutte le parti del procedimento R.g. n. 5151/2023 concluso dalla richiamata sentenza n. 40 del 2025, che non hanno inteso addurre alcun impedimento (anzi aderendo espressamente la Banca Popolare di Sondrio scpa);
all’adunanza camerale del 26/06/2025 il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
Considerato che:
effettivamente nell ‘ intestazione della sentenza n. 40 del 2/01/2025 nel procedimento R.g. n. 5151/2023 è riportato il solo nome di NOME COGNOME quale ricorrente e non anche quelli di NOME e NOME COGNOME pure ricorrenti, come risulta (peraltro univocamente) immediatamente dagli atti di causa e dallo stesso sviluppo della motivazione in fatto e diritto della detta sentenza, avendo tutti i detti assunto l ‘ iniziativa di proporre il ricorso per cassazione;
si tratta, con ogni evidenza, di errore materiale emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. e, pertanto, l ‘ intestazione della detta sentenza n. 40 del 2/01/2025 deve essere corretta e integrata con l ‘ indicazione dei nomi, di NOME e NOME COGNOME quali ricorrenti, in aggiunta a quello di NOME COGNOME;
conclusivamente, in ogni sua parte il provvedimento oggetto della presente procedura di correzione deve intendersi riferito ad NOMECOGNOME NOME e NOME COGNOME quali ricorrenti;
nulla deve essere disposto in ordine alle spese, in adesione alla più recente giurisprudenza nomofilattica di questa Corte, non essendo comunque ravvisabile una soccombenza (Sez. U n. 29432 del 14/11/2024 Rv. 672744 – 01);
p. q. m.
la Corte ordina che l ‘ intestazione della sentenza n. 40 del 2/01/2025 sia corretta con l ‘ indicazione, quali ricorrenti, anche di NOME e NOME COGNOME oltre che di NOME COGNOME
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di