Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30655 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30655 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9393/2023 R.G. proposto da: COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE . (P_IVA) che li rappresenta e difende
-resistente-
QUESTORE RAGIONE_SOCIALEA RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE .
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende
-resistente- avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 1648/2022 depositata il 19/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Il Collegio, rilevato che ill sig. NOME ha presentato istanza di correzione materiale dell’ordinanza n. 1648/2022, emessa da questa Corte di Cassazione, pronunciata nell’ambito dei procedimenti riuniti nn. RRGG 21430/20 e 23125/20, evidenziando che, nell’intestazione del predetto provvedimento, lo stesso risulta ‘ elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO;
che, in realtà, l’AVV_NOTAIO era mera domiciliataria e non codifensore, alla luce delle procure speciali rilasciate dal ricorrente in data 8 maggio 2020, nelle quali veniva conferito mandato alla rappresentanza e alla difesa in giudizio al solo AVV_NOTAIO, eleggendo domicilio presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
che, pertanto, l’istante chiede la correzione dell’errore materiale nel senso che nella predetta ordinanza di questa Corte sia indicato il ricorrente come ‘ elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
che, dall’esame delle procure speciali alle liti rilasciate in entrambi i procedimenti riuniti nn. RRGG 21430/20 e 23125/20, emerge che effettivamente l’AVV_NOTAIO era mer a domiciliataria e codifensore del ricorrente, con la conseguenza che l’istanza di
correzione materiale deve essere accolta nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dispone la correzione materiale dell’intestazione dell’ordinanza n. 1648/2022, emessa da questa Corte di Cassazione, nel senso che sia indicato il ricorrente come elettivamente domiciliato in Roma,