Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3209 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3209 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
Oggetto:
Correzione errore materiale
AC – 11/2/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23777/2025 R.G. su segnalazione di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al l’originario controricorso;
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME e NOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce all’originario ricorso;
– controricorrenti –
per la correzione di un errore materiale contenuto nell’ordinanza d ella Corte di Cassazione n. 26457/2025, pubblicata il 30 settembre 2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con istanza depositata in data 25 novembre 2025, la RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo, breviter : ‘la società’), ha evidenziato la sussistenza di un errore materiale nella sentenza n. 26457/2025, resa da questa Corte in data 30 settembre 2025, nell’ambito del contenzioso pendente con NOME COGNOME e NOME COGNOME, avente a oggetto la declaratoria di inesistenza, di nullità e di inefficacia – e in subordine di annullabilità e di risoluzione – del contratto quadro di negoziazione e dei successivi ordini di acquisto di titoli sottoscritti inter partes , nella parte in cui il giudice di rinvio è stato individuato nella Corte di appello di Torino e non nel Tribunale di Torino .
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il rimedio azionato risulta ammissibile (Cass. Sez. U, 31033/19, 16037/10) e meritevole di accoglimento, risultando che, sulla base alla formulazione dell’art. 353 cod. proc. civ., vigente alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (ciò che consente il rilievo dell’errore materiale , risultando la detta data dal provvedimento), e alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto (Sez. U, Sentenza n. 1316 del 01/03/1979; Sez. L, Sentenza n. 20098 del 07/10/2015), in caso di cassazione della sentenza d’appello la quale, confermando la statuizione di primo grado, abbia erroneamente negato la giurisdizione del
giudice ordinario, il rinvio va disposto, ai sensi dell’articolo 383, comma 3, c.p.c., ratione temporis vigente, al giudice di primo grado al quale la pronuncia d’appello, se avesse rettamente giudicato, avrebbe dovuto rimettere le parti;
sussistono, dunque, i presupposti per procedere d’ufficio alla correzione del rappresentato errore materiale, ai sensi dell’art. 391bis , comma 1, cod. proc. civ.;
nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391bis cod. proc. civ. non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass., Sez. U., n. 9438/2002; Cass., n. 27196/2018).
P.Q.M.
La Corte d ispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel l’ ordinanza di questa Corte n. 26457/2025, nel senso che a pagina 7, sia nel paragrafo 2 della motivazione che nel dispositivo, là dove si legge: «Corte di appello di Torino» si deve intendere: «Tribunale di Torino».
Ordina che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale dell’ordinanza di questa Corte n. 26457/25, depositata il 30/09/2025.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 febbraio 2026.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME