Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21408 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21408 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso iscritto al n. 2460/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIOto NOME COGNOME, in INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIOto NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ;
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) in INDIRIZZO che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-intimato-
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore;
per la correzione di errore materiale della ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 16359/2021 depositata il 10/06/2021 sul ricorso iscritto al n. 11079/2018, proposto da RAGIONE_SOCIALE.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
-che con ricorso iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO l’AVV_NOTAIO, in qualità di difensore del RAGIONE_SOCIALE, dichiaratosi antistatario, formula istanza per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’Ordinanza della Corte di cassazione n. 16359 del 10 giugno 2021, pronunciata sul ricorso iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO, con la quale, rigettato il ricorso, la Corte condannava il ricorrente RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite ‘in favore del RAGIONE_SOCIALE‘ liquidandole in euro ‘millesettecento per onorari, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge’, senza provvedere, né nella parte motiva, né in quella dispositiva, alla distrazione delle spese di lite ‘in favore del procuratore del RAGIONE_SOCIALE dichiaratosi antistatario’;
-che la medesima istanza è stata formulata con ricorso iscritto al n. R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO;
che con Ordinanza n. 2252 del 20 gennaio 2022 la Sez. 6-5 di questa Corte ha provveduto alla correzione dell’Ordinanza n. 16539 del 10 giugno 2021 disponendo ‘la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 16539 del 2021, nel senso che nella parte motiva e in quella dispositiva, dopo l’espressione ‘accessori di legge’ si aggiunga quanto segue ‘con distrazione in
favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario’, ed ordinando ‘la conseguente annotazione sull’originale’.
che essendosi provveduto alla correzione richiesta con Ordinanza n. 2252 del 20 gennaio 2022, il presente ricorso deve essere rigettato, non essendo richiesta alcuna diversa correzione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2025.