Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21408 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21408 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso iscritto al n. 2460/2022 R.G. proposto da :
COGNOME COLLEGIO COGNOME SEMINARIO REGIONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.to NOME COGNOME, in ROMA INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’avv.to NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ;
-ricorrente-
CONTRO
CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE in ROMA INDIRIZZO che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-intimato-
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore;
per la correzione di errore materiale della ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 16359/2021 depositata il 10/06/2021 sul ricorso iscritto al n. 11079/2018, proposto da RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALE
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
-che con ricorso iscritto al n. R.G. 2460/2022 l’avv.to NOME COGNOME in qualità di difensore del Pontificio Collegio Leoniano, dichiaratosi antistatario, formula istanza per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’Ordinanza della Corte di cassazione n. 16359 del 10 giugno 2021, pronunciata sul ricorso iscritto al n. R.G. 11079/2018, con la quale, rigettato il ricorso, la Corte condannava il ricorrente RAGIONE_SOCIALE di Agnani al pagamento delle spese di lite ‘in favore del Pontificio Collegio resistente’ liquidandole in euro ‘millesettecento per onorari, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge’, senza provvedere, né nella parte motiva, né in quella dispositiva, alla distrazione delle spese di lite ‘in favore del procuratore del Pontificio Collegio dichiaratosi antistatario’;
-che la medesima istanza è stata formulata con ricorso iscritto al n. R.G. 15517/2021;
che con Ordinanza n. 2252 del 20 gennaio 2022 la Sez. 6-5 di questa Corte ha provveduto alla correzione dell’Ordinanza n. 16539 del 10 giugno 2021 disponendo ‘la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 16539 del 2021, nel senso che nella parte motiva e in quella dispositiva, dopo l’espressione ‘accessori di legge’ si aggiunga quanto segue ‘con distrazione in
favore dell’avv.to NOME COGNOME dichiaratosi antistatario’, ed ordinando ‘la conseguente annotazione sull’originale’.
che essendosi provveduto alla correzione richiesta con Ordinanza n. 2252 del 20 gennaio 2022, il presente ricorso deve essere rigettato, non essendo richiesta alcuna diversa correzione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2025.