Correzione Errore Materiale: Quando l’Omissione non è un Errore
L’istituto della correzione errore materiale è uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento processuale, pensato per emendare sviste e imprecisioni che possono occorrere nella redazione di un provvedimento giudiziario. Tuttavia, non ogni omissione o imprecisione lamentata da una parte costituisce un errore materiale suscettibile di correzione. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce i limiti di applicazione di tale procedura, chiarendo quando una richiesta di rettifica deve essere respinta.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una richiesta avanzata da un soggetto, in qualità di erede, di correggere un’ordinanza emessa dalla stessa Corte di Cassazione. Secondo il ricorrente, il provvedimento era viziato da un errore materiale in quanto nell’epigrafe (la parte iniziale dell’atto) non era stato specificato che egli agiva in giudizio come “erede beneficiato” di una parente defunta. Questa qualifica, a suo dire, era essenziale per definire i limiti della sua responsabilità patrimoniale.
La Richiesta di Correzione Errore Materiale
Il ricorrente sosteneva che la mancata menzione della sua qualità di erede con beneficio d’inventario costituisse un’omissione da correggere. L’accettazione con beneficio d’inventario è un atto che permette all’erede di non confondere il proprio patrimonio con quello del defunto, rispondendo dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni ricevuti in successione. L’obiettivo della richiesta era, evidentemente, quello di veder formalmente riconosciuta questa limitazione di responsabilità anche nel contesto di quella specifica ordinanza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato la richiesta, fornendo motivazioni chiare e lineari. I giudici hanno innanzitutto chiarito che nel caso di specie non era ravvisabile alcun errore od omissione. L’intestazione dell’ordinanza individuava compiutamente e senza incertezze il soggetto ricorrente, e la legge non impone di specificare anche la qualità con cui agisce, specialmente quando questa è già nota dagli atti.
Il punto cruciale della decisione, però, risiede altrove. La Corte ha sottolineato che, anche se la qualifica fosse stata inserita, non avrebbe cambiato la sostanza della decisione. Infatti, con la stessa ordinanza di cui si chiedeva la correzione, era già stato stabilito che l’erede non poteva avvalersi della limitazione di responsabilità per i debiti ereditari in questione. Tali debiti erano costituiti dalle spese processuali di un precedente giudizio di merito, a cui si erano aggiunti gli oneri del giudizio di opposizione e del successivo ricorso in Cassazione.
La Corte ha specificato che l’erede era tenuto a rispondere di tali debiti ultra vires hereditatis, ovvero con il proprio patrimonio personale e non solo con i beni ereditati. Di conseguenza, la richiesta di correzione errore materiale si rivelava non solo infondata per l’assenza di un vero errore, ma anche irrilevante ai fini pratici, poiché la questione della responsabilità era già stata decisa in senso sfavorevole al ricorrente.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante insegnamento sui limiti della procedura di correzione di errore materiale. Tale strumento non può essere utilizzato per rimettere in discussione il contenuto sostanziale di una decisione o per inserire elementi che, alla luce del merito già statuito, non avrebbero alcun effetto. La Corte di Cassazione conferma che si può parlare di errore materiale solo in presenza di una divergenza evidente tra il pensiero del giudice e la sua espressione formale, come un errore di calcolo o una svista calligrafica, e non quando si contesta un’omissione che tocca, direttamente o indirettamente, il merito della controversia già risolta.
Quando è possibile chiedere la correzione di un errore materiale in un’ordinanza?
La correzione è ammissibile solo quando si tratta di un’effettiva svista od omissione di natura formale o di calcolo, che non incide sul contenuto sostanziale della decisione. Non può essere usata per modificare il giudizio espresso dalla corte.
La mancata indicazione della qualità di ‘erede beneficiato’ è sempre un errore materiale da correggere?
No. Secondo la Corte, se la persona dell’erede è correttamente identificata, tale omissione non costituisce un errore materiale, soprattutto se la questione della limitazione di responsabilità è già stata decisa nel merito in senso contrario all’interesse dell’erede.
Un erede con beneficio d’inventario risponde sempre e solo con i beni ereditati per le spese processuali?
Non necessariamente. In questo caso, la Corte ha stabilito che l’erede era tenuto a rispondere delle spese del processo di opposizione e del giudizio di legittimità ultra vires hereditatis, ovvero anche con il proprio patrimonio, superando quindi la limitazione tipica del beneficio d’inventario per quella specifica obbligazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11391 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11391 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
Oggetto:
correzione errore
materiale
ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso iscritto al n. 24338/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti. NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE – avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 5100/2023, pubblicata in data 17.2.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.2.20224 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME chiede la correzione dell’ordinanza di legittimità n. 5100/2023 ove, nell’epigrafe, non è specificato che il ricorrente ha agito in cassazione nella qualità di erede beneficiato di NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
-la richiesta di correzione non sia suscettibile di accoglimento, non essendo ravvisabile alcun errore o omissione nell’intestazione dell’ordinanza, in cui il ricorrente è compiutamente individuato, non dovendosi anche specificare che egli aveva agito nella qualità di erede accettante con beneficio di inventario, tanto più che, all’esito del giudizio definito con l’ordinanza di legittimità di cui si discute, è stato escluso che il COGNOME potesse avvalersi, in tale veste, della limitazione di responsabilità per i debiti ereditari (costituiti dalle spese processuali di un precedente giudizio di merito di cui era stato parte il de cuius), essendo tenuto a rispondere del debito -e degli oneri del processo di opposizione e del successivo giudizio di legittimità -ultra vires hereditatis .
P.Q.M.
rigetta la richiesta di correzione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda