Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8691 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8691 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/04/2025
Oggetto:
correzione errore
materiale
ORDINANZA
nel procedimento r.g.18156/2023 proposto per la correzione d’ufficio di errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 19931/2023, nel procedimento, proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME in qualità di eredi , di COGNOME NOME, nonché NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO contro
RAGIONE_SOCIALE
SRAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa giusta procura speciale dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO.
– controricorrente –
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.3.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
premesso che:
– su istanza proposta dagli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, nel procedimento per correzione errore materiale iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO questa Corte ha emesso ordinanza interlocutoria n. 16514/2024 ove si rilevava che il ricorso ex art. 287 ss. c.p.c. non era stato notificato ai ricorrenti, condannati al pagamento delle spese processuali, e così rinviava a nuovo ruolo, disponendo la notificazione del ricorso ai ricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in qualità di Eredi COGNOME NOME, nonché NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME da eseguire entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
–RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha tempestivamente e regolarmente notificato il ricorso ai Sigg.ri COGNOME NOME, COGNOME, NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in qualità di Eredi COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME
-la ricorrente ha prodotto istanza di fissazione d’udienza in data 27.11.2024;
-considerato che, nonostante l’avvenuta notificazione i ricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in qualità di Eredi COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME sono rimasti intimati;
-con ricorso depositato presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione in data 20/09/2023, RAGIONE_SOCIALE, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ha chiesto di correggere l’errore materiale dell’ordinanza n. 19931/2023; in particolare a pag. 8 di sostituire la dizione: «La Corte dichiara il ricorso inammissibile e
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 12.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge» con la dizione: «La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti a rimborsare, con il vincolo della solidarietà passiva, alla società RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 12.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge»;
che in data 14.3.2025 NOME ha presentato ulteriore memoria;
-considerato che:
la condanna solidale non integra un profilo meramente materiale, ma implica un giudizio ai sensi dell’art. 97 c .p.c. circa la comunanza di interessi, tant’è che il secondo comma prevede che se la sentenza non statuisce sulla ripartizione questa si fa per quote uguali, per cui la statuizione, pur se a contenuto discrezionale, non è a carattere obbligatorio, disponendo la legge circa gli effetti della mancata statuizione sulla ripartizione;
l’istanza è , pertanto, inammissibile.
-ritenuto che non vi sia luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., n. 9438/2002; Cass., n. 10203/2009; Cass., n.21213/2013; Cass., n. 12184/2020, Cass., Sez. U. n. 29432/2024).
P.Q.M .
La Corte dichiara l’istanza inammissibile .
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione