Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5575 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 5575  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
Oggetto: Correzione errore materiale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16328/2023 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del  legale  rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ( );
-ricorrente-
 nei confronti di
NOME  COGNOME,  RAGIONE_SOCIALE,  NOME  COGNOME,  NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ;
-intimati-
per la correzione di errore materiale in relazione alla decisione di questa Corte, Sez. Terza Civile, 16 maggio 2022, n. 15503;
udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  16  gennaio  2024  dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con ricorso notificato il 24 luglio 2023, RAGIONE_SOCIALE ha invocato la correzione dell’ errore materiale contenuto nel dispositivo della decisione di questa Corte Sez. Terza Civile, 16 maggio 2022, n. 15503, chiedendo che nella parte in cui ha statuito che « la Corte accoglie il 5° motivo di ricorso, assorbiti il 1°, il 2°, il 3°, il 4° e il 6°, motivo, inammissibile il 7° » si legga e intenda: « la Corte accoglie il 5° motivo di ricorso, assorbiti il 1°, il 2°, il 3° e il 4° motivo, inammissibile il 6° »;
non hanno svolto difese gli intimati.
Considerato che:
il ricorso per correzione di errore materiale risulta notificato alle controparti costituite nel procedimento esitato nell’ordinanza corrigenda il giorno 24 luglio 2023;
il contraddittorio sul procedimento di correzione deve dunque ritenersi integrato, in considerazione della circostanza che il ricorso è stato notificato a mezzo PEC alle altre parti, in persona dei difensori dei gradi di merito, compreso l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, atteso che il massaggio PEC reca la ricevuta di accettazione mentre la successiva mancata consegna va imputata al sistema del destinatario; inoltre la ricorrente ha anche proceduto alla notifica personalmente alla parte, in conformità al disposto di cui all’art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile alla procedura di correzione benché questa non abbia la natura di impugnazione;
nel merito, dall’esame della motivazione dell’ ordinanza corrigenda emerge che con essa effettivamente la Corte, dopo avere accolto il quinto motivo del ricorso (sorretto da sei motivi), reputato logicamente prioritario, ha dichiarato l’assorbimento  del  primo,  del  secondo,  del  terzo  e  del  quarto,  mentre  ha dichiarato inammissibile il sesto;
è  dunque  evidente  che  il  riferimento,  contenuto  nel  dispositivo,  della statuizione di inammissibilità ad un (inesistente) settimo motivo è frutto di un mero errore materiale;
o ccorre  pertanto  correggere  l’ errore  in  questione,  nel  senso  che,  nel dispositivo dell’ordinanza n. 15503/2022, ove si legge « la Corte accoglie il 5° motivo di ricorso, assorbiti il 1°, il 2°, il 3°, il 4° e il 6°, motivo, inammissibile il 7° », debba leggersi ed intendersi « la Corte accoglie il 5° motivo di ricorso, assorbiti il 1°, il 2°, il 3° e il 4° motivo, inammissibile il 6° »;
non si deve provvedere sulle spese del procedimento di correzione.
Per Questi Motivi
La C orte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell ‘ ordinanza depositata il 16 maggio 2022, n.15503, R.G. n. 25975/2019, nel senso che, ove leggesi « la Corte accoglie il 5° motivo di ricorso, assorbiti il 1°, il 2°, il 3°, il 4° e il 6°, motivo, inammissibile il 7° », debba leggersi ed intendersi: « la Corte accoglie il 5° motivo di ricorso, assorbiti il 1°, il 2°, il 3° e il 4° motivo, inammissibile il 6° ».
Manda  alla  Cancelleria  per l’annotazione  del presente  provvedimento  in calce al l’ordinanza 16 maggio 2022, n.15503, oggetto di correzione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile