Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11883 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11883 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4487/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
;
-controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 57071/18, depositato il 7 dicembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che NOME COGNOME ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 16809/24, emessa il 17 giugno 2024, con cui, nel giudizio d’impugnazione del provvedimento di trasferimento in Francia adottato nei suoi confronti dal RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE ai sensi del Regolamento CE n. 604/13, questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dal RAGIONE_SOCIALE contro il decreto emesso dal Tribunale di Roma il 7 dicembre 2020 nel giudizio n. 57071/18 R.G.;
che a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘istanza il ricorrente ha dedotto che, nel dare atto RAGIONE_SOCIALEa sua costituzione in giudizio con controricorso notificato e depositato in via telematica, questa Corte ha erroneamente rilevato il mancato deposito RAGIONE_SOCIALEa procura ad litem , escludendo quindi la possibilità di tenere conto RAGIONE_SOCIALEe sue difese, senza considerare che la busta telematica con cui aveva avuto luogo la notificazione conteneva la procura speciale conferita al difensore;
che il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Considerato che l’istanza di correzione, pur non risultando notificata al RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, è stata portata a conoscenza RAGIONE_SOCIALE stesso mediante la comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio all’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, effettuata a cura RAGIONE_SOCIALEa Cancelleria il 7 ottobre 2024;
che tale adempimento deve ritenersi sufficiente ai fini RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del contraddittorio in ordine all’istanza di correzione, la cui inammissibilità non esclude il potere RAGIONE_SOCIALEa Corte di provvedere anche d’ufficio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE art. 391bis , primo comma, cod. proc. civ., su segnalazione RAGIONE_SOCIALEe parti, alle quali è riconosciuta la possibilità di depositare memorie, e non anche di proporre controricorso (cfr. Cass., Sez. VI, 25/11/2019, n. 30651);
che, secondo l’orientamento consolidato RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, costituisce errore materiale, emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (e, nel caso in cui riguardi una sentenza o un’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391bis cod. proc. civ.), quello che non incide sulla sostanza del giudizio, ma sulla manifestazione del pensiero all’atto
RAGIONE_SOCIALEa formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi (cfr. Cass., Sez. I, 26/09/2011, n. 19601; 9/09/2005, n. 17977);
che nella specie il mero confronto tra la narrativa RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza n. 16809/ 24 e il contenuto del fascicolo telematico RAGIONE_SOCIALE‘istante rende evidente che, nel dichiarare inammissibili le difese svolte dall’COGNOME, in ragione del mancato deposito RAGIONE_SOCIALEa procura speciale, il Collegio è incorso in una svista, avendo omesso di rilevare che la busta telematica con cui era stata effettuata la notificazione del controricorso conteneva copia RAGIONE_SOCIALEa procura speciale conferita al difensore;
che tale errore non è deducibile mediante il ricorso per revocazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391bis cod. proc. civ., essendo l’istante risultato vittorioso nel giudizio di legittimità, e non essendo pertanto legittimato ad impugnare l’ordinanza, neppure nella parte riguardante le spese processuali, in ordine alla quale il Collegio non ha adottato alcuna statuizione;
che, in tema di patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, questa Corte ha infatti affermato che, poiché l’art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non è riferibile all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale, nella quale il compenso e le spese spettanti al difensore RAGIONE_SOCIALEa parte privata vittoriosa devono essere liquidati con istanza rivolta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma secondo, del d.P.R. n. 115 cit., al giudice del procedimento (cfr. Cass., Sez. I, 26/06/2023, n. 18162; Cass., Sez. VI, 29/11/2018, n. 30876; Cass., Sez. II, 29/10/2012, n. 18583), che, nel caso del giudizio di cassazione, va individuato nel giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, nel giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. I, 12/11/2010, n. 23007; Cass., Sez. III, 13/05/2009, n. 11028);
che va pertanto disposta la correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale, con la soppressione del rilievo concernente il mancato rinvenimento RAGIONE_SOCIALEa procura e la conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe difese svolte, senza che occorra provvedere al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente procedimento, la cui natura ammini-
strativa esclude la possibilità di individuare una parte soccombente in senso proprio (cfr. Cass., Sez. VI, 22/06/2020, n. 12184; 4/01/ 2016, n. 14; 17/09/ 2013, n. 21213).
P.Q.M.
dispone la correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 16809/ 24, emessa il 17 giugno 2024, nel senso che laddove, nella narrativa dei fatti di causa, si legge «il ricorrente ha svolto difese con controricorso telematico, ma non essendo stata rinvenuta la procura non si può tenere conto di tale difesa», debba invece leggersi ed intendersi soltanto «il ricorrente ha svolto difese con controricorso telematico».
Così deciso in Roma il 19/12/2024