Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11883 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11883 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4487/2021 R.G. proposto da MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
;
-controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 57071/18, depositato il 7 dicembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che NOME COGNOME ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 16809/24, emessa il 17 giugno 2024, con cui, nel giudizio d’impugnazione del provvedimento di trasferimento in Francia adottato nei suoi confronti dal Ministero dell’interno -Unità Dublino ai sensi del Regolamento CE n. 604/13, questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dal Ministero contro il decreto emesso dal Tribunale di Roma il 7 dicembre 2020 nel giudizio n. 57071/18 R.G.;
che a sostegno dell’istanza il ricorrente ha dedotto che, nel dare atto della sua costituzione in giudizio con controricorso notificato e depositato in via telematica, questa Corte ha erroneamente rilevato il mancato deposito della procura ad litem , escludendo quindi la possibilità di tenere conto delle sue difese, senza considerare che la busta telematica con cui aveva avuto luogo la notificazione conteneva la procura speciale conferita al difensore;
che il Ministero non ha svolto attività difensiva.
Considerato che l’istanza di correzione, pur non risultando notificata al Ministero dell’interno, è stata portata a conoscenza dello stesso mediante la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio all’Avvocatura generale dello Stato, effettuata a cura della Cancelleria il 7 ottobre 2024;
che tale adempimento deve ritenersi sufficiente ai fini dell’instaurazione del contraddittorio in ordine all’istanza di correzione, la cui inammissibilità non esclude il potere della Corte di provvedere anche d’ufficio, ai sensi dello art. 391bis , primo comma, cod. proc. civ., su segnalazione delle parti, alle quali è riconosciuta la possibilità di depositare memorie, e non anche di proporre controricorso (cfr. Cass., Sez. VI, 25/11/2019, n. 30651);
che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, costituisce errore materiale, emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (e, nel caso in cui riguardi una sentenza o un’ordinanza della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391bis cod. proc. civ.), quello che non incide sulla sostanza del giudizio, ma sulla manifestazione del pensiero all’atto
della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi (cfr. Cass., Sez. I, 26/09/2011, n. 19601; 9/09/2005, n. 17977);
che nella specie il mero confronto tra la narrativa dell’ordinanza n. 16809/ 24 e il contenuto del fascicolo telematico dell’istante rende evidente che, nel dichiarare inammissibili le difese svolte dall’Afzaal, in ragione del mancato deposito della procura speciale, il Collegio è incorso in una svista, avendo omesso di rilevare che la busta telematica con cui era stata effettuata la notificazione del controricorso conteneva copia della procura speciale conferita al difensore;
che tale errore non è deducibile mediante il ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391bis cod. proc. civ., essendo l’istante risultato vittorioso nel giudizio di legittimità, e non essendo pertanto legittimato ad impugnare l’ordinanza, neppure nella parte riguardante le spese processuali, in ordine alla quale il Collegio non ha adottato alcuna statuizione;
che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, questa Corte ha infatti affermato che, poiché l’art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non è riferibile all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale, nella quale il compenso e le spese spettanti al difensore della parte privata vittoriosa devono essere liquidati con istanza rivolta, ai sensi dell’art. 83, comma secondo, del d.P.R. n. 115 cit., al giudice del procedimento (cfr. Cass., Sez. I, 26/06/2023, n. 18162; Cass., Sez. VI, 29/11/2018, n. 30876; Cass., Sez. II, 29/10/2012, n. 18583), che, nel caso del giudizio di cassazione, va individuato nel giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, nel giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. I, 12/11/2010, n. 23007; Cass., Sez. III, 13/05/2009, n. 11028);
che va pertanto disposta la correzione dell’errore materiale, con la soppressione del rilievo concernente il mancato rinvenimento della procura e la conseguente inammissibilità delle difese svolte, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese del presente procedimento, la cui natura ammini-
strativa esclude la possibilità di individuare una parte soccombente in senso proprio (cfr. Cass., Sez. VI, 22/06/2020, n. 12184; 4/01/ 2016, n. 14; 17/09/ 2013, n. 21213).
P.Q.M.
dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 16809/ 24, emessa il 17 giugno 2024, nel senso che laddove, nella narrativa dei fatti di causa, si legge «il ricorrente ha svolto difese con controricorso telematico, ma non essendo stata rinvenuta la procura non si può tenere conto di tale difesa», debba invece leggersi ed intendersi soltanto «il ricorrente ha svolto difese con controricorso telematico».
Così deciso in Roma il 19/12/2024