Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1972 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1972 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO/2025 R.G. promosso d’ ufficio con decreto presidenziale del 28/07/2025 per la correzione di errore materiale nel procedimento R.G. 19231/2019 R.G. tra le parti :
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrenti-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME; -controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrenti-
nonché contro
COGNOME NOME;
-intimato-
relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 2612/2025 depositata il 04/02/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.Con ordinanza n. 2612/2025 pubblicata in data 4 febbraio 2025, la Cassazione, seconda sezione civile, a definizione del ricorso iscritto a R.G. n. 19231/2019, ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha condannato parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
2.A seguito di istanza presentata dal difensore costituito dei controricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, e NOME COGNOME, quale avente causa del coniuge NOME COGNOME e del figlio NOME COGNOME, è stata disposta d’ufficio l’apertura del procedimento per la correzione di errore materiale ed è stata fissata, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c., l’adunanza camerale.
All’esito della camera di consiglio del 21-1-2026, la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
1.Dall’esame del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità R.G. n. 19231/2019 risulta che l’impugnazione definita con l’ordinanza sopra indicata è stata proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Le medesime indicazioni sono riportate nella motivazione dell’ordinanza n. 2612/2025, a pagina 5, nonché nei due controricorsi depositati.
Al contrario, nell’intestazione del la predetta ordinanza, a pagina 1, risulta erroneamente omesso il nominativo di NOME COGNOME.
Inoltre, NOME COGNOME era deceduto all’epoca della costituzione dei controricorrenti nel giudizio di legittimità, sicché NOME COGNOME risulta essersi costituita quale sua avente causa, oltre che quale avente causa del figlio NOME COGNOME, anch’egli deceduto ; il tutto come emerge dall’esame del relativo controricorso.
Coerentemente con quanto precede, anche nella motivazione dell’ordinanza n. 2612/2025, a pagina 5, non compare tra i controricorrenti il nominativo di NOME COGNOME.
Al contrario, nell’intestazione del predetto provvedimento, a pagina 1, risulta erroneamente riportato il nominativo di NOME COGNOME.
3.Infine, il ricorso è stato proposto anche nei confronti di NOME COGNOME, il quale si è costituito quale controricorrente, così come emerge dall’esame tanto del ricorso, quanto de l relativo controricorso.
L’indicazione del predetto soggetto, quale controricorrente, è riportata anche nella motivazione dell’ordinanza n. 2612/2025, a pagina 5.
Al contrario, nell’intestazione del predetto provvedimento, a pagina 1, risulta erroneamente omesso il nominativo di NOME COGNOME.
4.Risultando evidente, alla luce di quanto precede, la sussistenza dei predetti errori materiali nelle indicazioni riportate nell’intestazione dell’ordinanza n. 2612/2025, deve disporsene la correzione come da dispositivo.
Non deve provvedersi sulle spese del presente procedimento, avendo lo stesso natura sostanzialmente amministrativa e non essendovi configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. (Cass., Sez. Un., n. 29432/2024; Cass. n. 16032/2025).
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione degli errori materiali dell’ordinanza n. 2612/2025 depositata in data 4 febbraio 2025, nel senso che:
-nell’intestazione, a pagina 1, nella tredicesima riga, nell’elencazione dei ricorrenti, sia aggiunto e perciò si legga: «COGNOME NOME»;
-nell’intestazione, a pagina 1, nella terzultima riga, nell’elencazione dei controricorrenti difesi dall’AVV_NOTAIO, sia eliminato il nominativo «COGNOME NOMENOME e sia aggiunto e perciò si legga «COGNOME NOMENOME.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex artt. 288, secondo comma, ultimo inciso, c.p.c. e 196quinquies , quinto comma, disp. att. c.p.c.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 21 gennaio 2026.
La Presidente Linalisa COGNOME