Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33492 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33492 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
Oggetto
Correzione errore materiale ex art. 391- bis cod. proc. civ.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9382/2025 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e NOME ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME (NOME nel procedimento presupposto dall’AVV_NOTAIO) ;
-intimati –
e contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME nel procedimento presupposto dall’AVV_NOTAIO) ;
-intimati – per la correzione di errore materiale del l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, n. 10781/2025, pubblicata il 24 aprile 2025; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391bis cod. proc. civ. per ottenere la correzione per errore materiale RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di questa Corte n. 10781/2025, pubblicata il 24 aprile 2025, che ha ─ tra l’altro e per quanto in questa sede interessa ─ dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME e dagli altri medici in epigrafe indicati, NOME dall’AVV_NOTAIO ;
con l ‘istanza di correzione si segnala che, diversamente da quanto affermato nella parte motiva, là dove a pag. 15, par. 2, primo periodo, è scritto « Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti NOME dall’AVV_NOTAIO, in solido, alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo », nel dispositivo:
la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese è riferita nominativamente a tutti i predetti ricorrenti tranne che alla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
la medesima condanna è poi riferita, dal lato attivo, alla sola RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non anche alle altre amministrazioni controricorrenti;
queste ultime, pertanto, insieme con la RAGIONE_SOCIALE, chiedono di « correggere, nella parte dispositiva RAGIONE_SOCIALE‘ ordinanza n. 10781/2025 (pag. 17), in ossequio a quanto affermato in motivazione:
L’elenco dei ricorrenti condannati al pagamento dele spese processuali, aggiungendovi il nome RAGIONE_SOCIALE Dott.ssa COGNOME NOME;
L’indicazione, in aggiunta alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe altre Amministrazioni controricorrenti in favore RAGIONE_SOCIALEe quali vengono liquidate le spese del giudizio di legittimità »;
gli intimati sono rimasti tali;
la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE;
considerato che:
il ricorso è stato proposto nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe forme e dei termini previsti dall’art. 391 -bis c.p.c. in combinato disposto con l’art. 288 c.p.c.;
lo stesso risulta altresì fondato e meritevole di accoglimento;
la mancata inclusione, nel dispositivo, RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO NOME COGNOME tra i ricorrenti soccombenti (NOME dall’AVV_NOTAIO) , per tal motivo condannati alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese nei confronti RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, è da ascrivere a mero errore materiale, chiara risultando dalla motivazione la volontà del Collegio decidente di considerare anche la suddetta quale parte pienamente
soccombente e come tale tenuta a sopportare, in solido con gli altri ricorrenti, l’onere RAGIONE_SOCIALE rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di resistenza sostenute dalle controparti;
una indicazione di segno diverso non potrebbe trarsi dal fatto che la AVV_NOTAIONOME COGNOME è stata invece espressamente esclusa dalla condanna al pagamento di ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., tale esclusione trovando in sentenza giustificazione chiaramente separata e distinta dal capo relativo alle spese;
tale giustificazione, invero, è univocamente correlata al fatto che con il ricorso essa aveva dedotto un error in procedendo effettivamente nei suoi confronti sussistente (la mancata sua considerazione da parte del giudice d’appello tra i medici appellanti), sebbene non decisivo ex art. 360bis n. 2 c.p.c., donde l’implicita valutazione RAGIONE_SOCIALE insussistenza nei suoi confronti dei presupposti RAGIONE_SOCIALE grave e manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione tali da giustificare anche per essa la sanzione processuale;
per analoghe considerazioni deve ritenersi altresì ascrivibile ad errore materiale la mancata indicazione, dal lato attivo, tra le parti aventi diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALEe altre amministrazioni controricorrenti, sia pure con vincolo di solidarietà tra le stesse e la RAGIONE_SOCIALE;
deve dunque ordinarsi la correzione dei segnalati errori nei termini richiesti, come da dispositivo;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. U. 14/11/2024, n. 29432);
P.Q.M.
dispone che il dispositivo RAGIONE_SOCIALE ordinanza di questa Corte n. 10781/2025, pubblicata il 24 aprile 2025, sia corretto nel senso che, dove è scritto, a pag. 17, primo cpv. « COGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME
NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in solido, alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in … », deve leggersi e intendersi « COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, in solido, alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, in solido tra di essi, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in … »; fermo il resto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, RAGIONE_SOCIALE‘art. 288 c.p.c..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza Civile RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, il 9 dicembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)