Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29898 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29898 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13768/2020 R.G. proposto da :
CONDOMINIO PARCO INDIRIZZO SUPERIORE, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE n. 5342/2017 depositata il 30/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
-l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 2119/2025, pubblicata il 29.01.2025, nella parte in cui, in dispositivo, viene condannato COGNOME NOME in luogo di COGNOME NOME al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;
-l’istanza è fondata;
-l’ordinanza è affetta da errore materiale in quanto nel presente giudizio il controricorrente era l’AVV_NOTAIO, nella qualità di procuratore legale di se stesso;
-deve, pertanto, procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, sostituendo, nel dispositivo a pagina 5, secondo rigo, le parole ‘COGNOME NOME‘ con ‘COGNOME NOME‘;
-la presente ordinanza deve essere annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza ;
-nulla va disposto sulle spese processuali stante la natura del procedimento ex art. 287 c.p.c.;
-visto l’art. 391 -bis c.p.c.
P. Q. M.
La Corte dispone che l’ordinanza n. 2119/2025, pubblicata il 29.01.2025, venga corretta in dispositivo, sostituendo a pag. 5, secondo rigo, le parole ‘COGNOME NOME‘ con ‘COGNOME NOME‘. Dispone che la presente ordinanza sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 24 giugno 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME