Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25636 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25636 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/09/2024
Oggetto: Correzione errore materiale su nominativo del ricorrente.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 08637/2024 R.G. proposto da
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO;
-ricorrenti-
contro
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-resistente- per la correzione dell’ordinanza della Corte 31639/2021, pubblicata il 4/11/2021;
di Cassazione n.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2024 dalla AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
La Corte rileva
Con ordinanza n. 31639/2021 del 3/6/2021, pubblicata il 4/11/2021, la Seconda Sezione di questa Corte rigettò il ricorso proposto asseritamente proposto da COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, condannando i predetti alle spese di lite in favore della controricorrente e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
Con mail del 17/4/2024, l’RAGIONE_SOCIALE della Corte d’Appello di Catania ha segnalato l’impossibilità di procedere al RAGIONE_SOCIALE dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi della citata disposizione in ragione dell’erronea indicazione, contenuta nel provvedimento, del nominativo del ricorrente COGNOME NOME anziché COGNOME NOME;
Con provvedimento del 17/4/2024, il Presidente della Seconda Sezione di questa Corte ha rilevato la necessità di valutare la sollecita correzione d’ufficio dell’errore materiale ipotizzato contenuto nel predetto provvedimento, disponendo perciò la nuova iscrizione per la successiva trattazione del procedimento di correzione.
Orbene, come recentemente affermato da Cass., Sez. U, 13/2/2023, n. 4353, la correzione dell’errore materiale può essere non solo domandata, ma anche «rilevata d’ufficio dalla Corte», purché sia stato instaurato il contraddittorio con la controparte (sul punto Cass. 25/11/2019, n. 30651, che richiama, al riguardo, le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell’art. 380bis cod. proc. civ. e la generale disciplina della correzione dell’errore materiale di cui all’art. 288 cod. proc. civ.), onde realizzare l’esigenza di rimediare a quella incoerenza che il provvedimento palesa tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale espressa nella statuizione e il reale contenuto di questa e soddisfare l’interesse di carattere generale a che la Corte assuma,
anche in siffatte evenienze, l’iniziativa volta all’adozione di una misura che consenta di rimuovere un errore o un’omissione incidente sulla sola esteriorizzazione del comando giudiziale.
Nella specie, sussiste l’interesse generale, sotteso all’intervento officioso, a che il provvedimento sia depurato dall’errore compiuto in ordine al destinatario della condanna alle spese e al pagamento del contributo unificato, a cui va posto rimedio proprio con lo strumento correttivo, atteso che nell’intestazione dell’ordinanza è indicato, tra i ricorrenti, il nominativo «COGNOME NOME», in luogo di «COGNOME NOMENOME, risultante invece nell’intestazione del ricorso, coerentemente, peraltro, con il codice fiscale in esso esplicitato.
Pertanto, essendosi il contraddittorio ritualmente instaurato, deve procedersi alla correzione del provvedimento in ordine al destinatario della condanna alle spese e al contributo unificato.
P.Q.M.
dispone che nell’intestazione dell’ordinanza n. 31639/2021, del 3/6/2021 e depositata il 4/11/2021, nell’ambito del procedimento n. 19635/2016, laddove è scritto «COGNOME NOME», sia letto «COGNOME NOME».
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/9/2024.