Correzione Errore Materiale: La Cassazione Annulla la Distrazione Spese non Richiesta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di applicazione del procedimento di correzione errore materiale, uno strumento essenziale per garantire la precisione e la coerenza formale dei provvedimenti giudiziari. La Corte di Cassazione è intervenuta per emendare un proprio decreto, eliminando una statuizione sulle spese legali inserita per sbaglio, ribadendo al contempo importanti principi procedurali.
Il Caso: Una Clausola Aggiunta per Sbaglio
Una società si è rivolta alla Suprema Corte per segnalare un’anomalia in un decreto emesso in precedenza. Nello specifico, la parte finale del provvedimento (il cosiddetto ‘dispositivo’) conteneva la dicitura ‘con distrazione in favore del difensore antistatario’. Questa clausola implica che le spese legali liquidate debbano essere pagate dalla parte soccombente direttamente all’avvocato della parte vittoriosa. Tuttavia, come evidenziato dalla società ricorrente, il suo avvocato non aveva mai formulato tale richiesta.
Il Ricorso per la Correzione Errore Materiale
Di fronte a questa svista palesemente materiale, la società ha attivato il rimedio previsto dagli articoli 287 e 391-bis del codice di procedura civile. Questa procedura è concepita specificamente per correggere errori che non incidono sulla sostanza della decisione, come errori di calcolo, omissioni di nomi o, come in questo caso, l’inserimento di clausole non richieste e non oggetto del contendere. Lo scopo è ripristinare la corretta formulazione del provvedimento senza dover rimettere in discussione il merito della causa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente il ricorso. Rilevata l’effettiva presenza dell’inciso errato e constatato che la richiesta di distrazione delle spese non era mai stata avanzata, ha ordinato l’espunzione delle parole ‘con distrazione in favore del difensore antistatario’ dal dispositivo del precedente decreto, lasciando inalterato tutto il resto.
Nessuna Pronuncia sulle Spese del Procedimento di Correzione
Un punto fondamentale chiarito dall’ordinanza riguarda le spese legali relative al procedimento di correzione stesso. La Corte ha specificato che ‘non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese’. Questa decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato esplicitamente nel testo, secondo cui nei procedimenti di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali. Si tratta di un procedimento meramente volto a emendare un atto, non di un nuovo giudizio di merito.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e si basa su due pilastri. Il primo è la constatazione fattuale dell’errore: la clausola sulla distrazione delle spese era presente nel dispositivo nonostante l’assenza di una corrispondente richiesta di parte, configurando un classico errore materiale. Il secondo pilastro è giuridico e procedurale: la Corte applica il principio, sostenuto da numerose sentenze precedenti, secondo cui la natura del procedimento di correzione esclude una nuova regolamentazione delle spese. Tale procedimento non ha carattere contenzioso, ma serve unicamente a ristabilire la conformità tra la volontà del giudice e la sua estrinsecazione formale nel provvedimento.
Le Conclusioni
L’ordinanza rafforza la certezza del diritto, mostrando come l’ordinamento preveda strumenti efficaci e snelli per rimediare a sviste formali senza la necessità di impugnazioni complesse. La decisione ha una duplice valenza pratica: da un lato, tutela la parte che si vede attribuire una statuizione non richiesta; dall’altro, conferma agli operatori del diritto che la procedura di correzione ha una funzione puramente emendativa e non può diventare occasione per un nuovo regolamento delle spese processuali, evitando così di gravare le parti di ulteriori oneri per la semplice rettifica di un errore del giudice.
È possibile modificare un provvedimento del giudice che contiene un errore di scrittura?
Sì, attraverso il procedimento di correzione di errore materiale, che permette di emendare sviste o imprecisioni formali senza alterare la sostanza della decisione.
Cosa succede se un giudice ordina per sbaglio la distrazione delle spese in favore di un avvocato che non l’ha richiesta?
La parte interessata può chiedere la correzione del provvedimento per far eliminare la clausola inserita erroneamente, come avvenuto nel caso di specie deciso dalla Corte di Cassazione.
Nel procedimento per la correzione di un errore materiale sono previste spese legali?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito il suo consolidato orientamento secondo cui in questo tipo di procedimento non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34241 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34241 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7821/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato-
avverso DECRETO di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 8504/2024 depositato il 28/3/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
rilevato che nel dispositivo del decreto in oggetto, nella parte finale, si rinviene l’inciso ‘ con distrazione in favore del difensore antistatario ‘, nonostante che -come deduce l’odierno ricorrente- la stessa non sia stata invero richiesta;
atteso che va pertanto disposta la relativa correzione con l’espunzione delle parole ‘ con distrazione in favore del difensore antistatario ‘, inalterato il resto;
considerato che non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese, atteso che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali ( v. Cass., 27/4/2018, n. 10162; Cass., 19/10/2017, n. 24769; Cass., 17/2/2010 n. 3761, Cass., 4/5/2009, n. 10203, Cass., Sez. Un., 27/6/2002, n. 9438 );
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Ordina che nel dispositivo del proprio decreto n. 8504/2024 vengano eliminate le parole ‘ con distrazione in favore del difensore antistatario ‘.
Così deciso in Roma, il 19/11/2024.