Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16813 Anno 2025
Oggetto
correzione di
errore materiale
R.G.N. 19867/2014
Civile Ord. Sez. L Num. 16813 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
COGNOME
Rep.
Ud. 06/06/2025
CC
ORDINANZA
sul l’istanza di correzione proposta da:
COGNOME NOME, rappresentato dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale come da pec Registri di Giustizia;
-instante- in ordine alla sentenza n. 29888 del 18 novembre 2018 della Corte Suprema di cassazione emessa
nei confronti di
Presidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore ;
– già ricorrente principale –
nonché nei confronti di
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME;
– già controricorrenti – nonché nei confronti di
COGNOME NOME;
– già controricorrente nonché nei confronti di
COGNOME NOME COGNOME
– già controricorrente – ricorrente incidentale nonché nei confronti di
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Carlo, NOMECOGNOME NOME COGNOME Marina, COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME Umberto, COGNOME, Cara NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Claudio, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME UgoCOGNOME NOME, NOME, COGNOME Espedito, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME COGNOME Carlo, COGNOME NOME, COGNOME Giuseppe, COGNOME NOMECOGNOME NOME, Di NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME, Di Carlo NOME, COGNOME NOME, COGNOME Federico, NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, Ferrari NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME GraziaCOGNOME NOMECOGNOME Mana NOMECOGNOME NOMECOGNOME CarloCOGNOME FrancoCOGNOME NOMECOGNOME NicolaCOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME VincenzoCOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME GiuseppeCOGNOME NOME, NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME
NOME, NOMECOGNOME AdrianoCOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME Resta NOMECOGNOME Italo GuidoCOGNOME NOMECOGNOME NOME, NOME, COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME n. q. di erede COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Vincenzo, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Enrico GiacomoCOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME GiustoCOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME;
– già controricorrenti – ricorrenti incidentali nonché nei confronti di
Accorsi NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME FrancescoCOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME PaoloCOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Basilicata NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME GaetanoCOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME GiovanniCOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Cavaliere NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME Lucio, Cunati Giovanni, Cuneo Gavina, COGNOME Stefano, COGNOME NOME, COGNOME Giorgio, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME Italo, COGNOME NOME, COGNOME Giorgio, COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME Sergio, COGNOME Marco, COGNOME Giovanni, COGNOME Raffaele, COGNOME Giovanni NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOMECOGNOME NOME, Di NOME, COGNOME NOME, Di Giorgio NOME, COGNOME NOME, Di NOME, Di NOMECOGNOME COGNOME NOME, NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME Dante, Ferrari NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME Fiori NOME COGNOME NOMECOGNOME
Provvidenza, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME PasqualeCOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME GabrieleCOGNOME Franco, COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME SilviaCOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Giordano NOMECOGNOME NOMECOGNOME MassimoCOGNOME Vito COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Maggiore NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Marconi NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Martino NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Francesco, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME Stefano, Musica NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, Nazha Samir, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Rocco AldoCOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME n.q. di Procuratrice Generale di Ibi Italo, COGNOME NOMECOGNOME Michele, Piazza AntonioCOGNOME Giovanni, COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME Emilio, COGNOME Teresa, COGNOME NOMECOGNOME Umberto, Poltrone Flaviano, COGNOME Giorgio, COGNOME NOME, Presti NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME, NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME, Romano Marcello, COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME Marino, COGNOME NOMECOGNOME NOME Rossi NOME, Rossi NOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME, Rotondo NOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME, Sala Domizia, Salatino Aureliano, Salerno NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME, Savoia NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Mario, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME Antonio, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME Mauro, COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME CorradoCOGNOME VittorioCOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Michele COGNOME Trapani NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME AlessandroCOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME MatteoCOGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME;
– già controricorrenti – ricorrenti incidentali nonché nei confronti di
COGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME;
– già controricorrenti – ricorrenti incidentali nonché nei confronti di
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca , Ministero della salute, Ministero dell’economia e delle finanze ;
– intimati –
per la correzione della sentenza n. 29888/2019 della Corte Suprema di cassazione, depositata il 18/11/2019 nel proc. R.G.N. 19867/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che :
con atto depositato in data 30 novembre 2023 NOME COGNOME ha avanzato istanza per la correzione d’errore materiale della sentenza n. 29888 del 18 novembre 2019 emessa dalla Corte Suprema di cassazione nella parte in cui l’instante non è stato inserito nell’epigrafe del provvedimento pur avendo resistito nel procedimento n. R.G.N. 19867/2014 con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale, come da atto datato 13 ottobre 2014;
con ordinanza interlocutoria n. 10626 in data 19 aprile 2024, poiché l’istanza non risulta va notificata alle altre parti, ai sensi dell’art. 288, comma terzo, cod. proc. civ., essendo decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza di cui si chiedeva la correzione, questa Corte disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo, assegnando all’instante il termine di centoventi giorni dalla comunicazione dell ‘ordinanza per provvedere alla notificazione ai sensi dell’art. 288, comma terzo, cod. proc. civ.;
con istanza depositata in data 24 giugno 2024 il difensore del ricorrente chiedeva che la Corte disponesse la correzione dell’errore materiale i n deroga all’art. 288, comma terzo, cod. proc. civ. inaudita altera parte ovvero, in subordine, concedendo la possibilità di notificare l’istanza di correzione ai procuratori costituiti nel procedimento ovvero, in ulteriore subordine, concedendo un termine maggiore per la notifica alle parti personalmente;
con ordinanza interlocutoria n. 31149 in data 5 dicembre 2024, questa Corte riteneva che, atteso il chiaro disposto dell’art. 288, comma terzo, cod. proc. civ., potesse essere accolta unicamente l’istanza formulata in via ulteriormente subordinata , assegnando all’instante un nuovo termine di centottanta giorni dalla comunicazione dell ‘ ordinanza per provvedere alla notificazione delle istanze, in primo luogo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 144 cod. proc. civ., nonché agli altri litisconsorti nei termini già indicati nella precedente ordinanza, avvalendosi, ove del caso, della forma prevista dall’art. 150 cod. proc. civ., previa rituale richiesta di autorizzazione.
Ritenuto che:
l’istante, previa rituale autorizzazione, ha proceduto alla notificazione n elle forme stabilite dall’art. 150 cod. proc. civ. mediante pubblicazione in data 27 febbraio 2025 sulla Gazzetta Ufficiale nonché in data 28 febbraio 2025 sul sito web istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, secondo le prescrizioni impartite con il decreto autorizzatorio del Presidente Aggiunto del 5 febbraio 2025; l’istante ha anche proceduto alla notifica zione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 144 cod. proc. civ ., come indicato nella richiamata ordinanza interlocutoria;
l’istante ha depositato memoria, così come l’Avvocatura Generale dello Stato, dichiaratamente nell’ interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Università e Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze; dalla disamina della sentenza n. 29888/2019 della Corte Suprema di cassazione, depositata il 18/11/2019 nel procedimento R.G.N. 19867/2014, e del controricorso e ricorso incidentale datato 13 ottobre 2014 dell’Avv. NOME COGNOME proposto nell’interesse di COGNOME ed altri, come meglio specificato nell’epigrafe della presente ordinanza, emerge che COGNOME NOME risultava fra i proponenti del ricorso incidentale (precisamente al n. 68 dell’elenco , p. 2 del controricorso e ricorso incidentale), benché il suo nominativo non compaia nell’epigrafe della citata sentenza;
è configurabile, nella specie, il dedotto errore materiale, considerato che a p. 3 della sentenza in esame si assume che hanno resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale ‘ – Accorsi NOME e altri 472 litisconsorti, sulla base di tre motivi ‘ , cosicché era stato computato anche COGNOME NOME, indicato per l’appunto al n. 68 dell’elenco;
deve procedersi alla correzione dell’errore segnalato nei ristretti limiti di ammissibilità della procedura attivata, vale a dire disponendo l’inserimento del nominativo pretermesso fra i ricorrenti incidentali difesi dall’Avv. NOME COGNOME nell’epigrafe della sentenza n.
29888/2019 della Corte Suprema di cassazione e, precisamente, nell’elenco dopo il nominativo di COGNOME NOME e prima di NOME, risultando preclusa ogni altra integrazione di merito;
nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391bis cod. proc. civ., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull ‘ assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell ‘ art. 91 cod. proc. civ., neppure nell ‘ ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all ‘ istanza di rettifica (Cass. Sez. U., 14/11/2024, n. 29432).
P.Q.M.
dispone che la sentenza di questa Corte n. 29888, depositata il 18/11/2019, sia corretta inserendo il nominativo di COGNOME NOME fra i ricorrenti incidentali difesi dall’Avv. NOME COGNOME e, precisamente, dopo il nominativo di COGNOME NOME e prima di COGNOME NOME.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 cod. proc. civ.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 giugno 2025