Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2496 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2496 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13800/2025 R.G. nel procedimento tra le parti: ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, PREFETTURA DI ROMA;
relativamente all ‘ ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 11566/2025, pubblicata il 2 maggio 2025;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
La Corte,
letto il ricorso proposto da ROMA CAPITALE, avente ad oggetto istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 11566/2025, pubblicata il 2 maggio 2025, che ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma, con cui la Prefettura di Roma era stata condannata alla sola rifusione delle spese vive, illegittimamente omettendosi la liquidazione degli onorari in favore della controparte privata vincitrice;
rilevato che:
il ricorso è stato ritualmente notificato a NOME COGNOME e la Cancelleria ha proceduto alla regolare comunicazione del decreto di fissazione dell’adunanza camerale;
l’intimat a NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva in questa sede;
ritenuto che:
il ricorso è fondato, dovendosi rilevare che l’ordinanza di questa Corte n. 11566/2025, accogliendo il ricorso avverso la sentenza del Tribunale Roma n. 16082/2022, ha cassato quest’ultima pronuncia e, decidendo nel merito, ha condannato «l’Amministrazione comunale al pagamento dei compensi» (v. dispositivo p. 4, 3°-4° rigo);
tale indicazione è frutto di un mero errore materiale, come desumibile dal fatto che, in parte narrativa (p. 3, punto 1. ), l’ordinanza di questa Corte aveva disposto la condanna del Tribunale nei confronti della Prefettura di Roma, con giudicato interno formatosi sul punto per mancata impugnativa di tale specifica statuizione del Tribunale Civile di Roma;
nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia
sulle spese processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024).
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso per correzione di errore materiale proposto da ROMA CAPITALE, dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 11566/2025, pubblicata il 2 maggio 2025, sia corretta nel senso che alla pagina 4, 3° rigo del dispositivo, dove la medesima reca scritto «l’Amministrazione comunale» deve intendersi e ritenersi scritto «Prefettura di Roma».
Manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza di correzione sull’originale della ordinanza di questa Corte n. 11566/2025, pubblicata il 2 maggio 2025, ai sensi degli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196quinquies , comma 5, disp. att. cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 9 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME