Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10372 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10372 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
Oggetto: errore
materiale
ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso n. R.G. 13620/2023, proposto da
NOME COGNOME, quale difensore di COGNOME NOME E COGNOME NOME, con domicilio in Bari, al INDIRIZZO.
RICORRENTE
contro
COGNOME NOME E FELICIONI NOME.
INTIMATI
avverso l’ordinanza della Corte suprema di Cassazione n. 12756/2023, pubblicata in data 11.5.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21.2.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
-l ‘AVV_NOTAIO ha segnalato che l’ordinanza indicata in epigrafe con cui, disponendo la correzione della pronuncia di questa Corte n. 9794/2022, era stata disposta la distrazione delle spese in favore di COGNOME NOME E COGNOME NOME a vantaggio del solo AVV_NOTAIO, non conterrebbe la
distrazione delle spese anche a favore del ricorrente, che ne aveva fatto istanza anche ai sensi dell’art. 287 c.p.c.;
-che effettivamente tale dichiarazione di distrazione era presente in atti e che l’ordinanza ex art. 287 c.p.c. non ha corretto sul punto l’ordinanza n. 9794/2022, nonostante la richiesta dell’interessato;
P.Q.M.
dispone la correzione dell’ordinanza n. 9794/2022 emessa da questa Corte di Cassazione in data 25.3.2022, nel senso che, ove nel dispositivo è scritto: ‘condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 2000,00 per compensi, oltre ad accessori di legge e rimborso delle spese generali in misura del 15%’, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario’, deve leggersi ed intendersi: ‘ condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 2000,00 per compensi, oltre ad accessori di legge e rimborso delle spese generali in misura del 15%’, con distrazione in favore degli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, dichiaratisi antistatari ‘.
Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda