Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25771 Anno 2024
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso iscritto al n. 29670/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), il quale lo rappresenta e difende
– ricorrente e controricorrente all’incidentale –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25771 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/09/2024
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
e contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata –
avverso SENTENZA n. 8806/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 3/4/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8/7/2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Con ordinanza n. 8806 del 3 aprile 2024 questa Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha deciso sul ricorso principale proposto da NOME COGNOME e sul ricorso incidentale presentato dai controricorrenti NOME e NOME COGNOME, nel dispositivo dichiarando che ‘ accoglie i primi tre motivi del ricorso incidentale, con assorbimento dei restanti, e il ricorso incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione ‘. Tuttavia nella parte conclusiva della motivazione, l’ordinanza accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri, e tutto il ricorso incidentale, quest’ultimo essendo composto di tre motivi.
Sussiste pertanto errore materiale nel dispositivo, che deve essere oggetto di correzione, per cui, precisamente, ove nel dispositivo si recita ‘ La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso incidentale, con assorbimento dei restanti, e il ricorso incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione ‘, deve intendersi ‘ La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, con assorbimento dei restanti, e i tre motivi del ricorso incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione .’
P.Q.M.
in correzione dell’ errore materiale del dispositivo di Cass. sez. 3, ord. 3 aprile 2024 n. 8806, laddove in tale dispositivo si recita ‘ La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso incidentale, con assorbimento dei restanti, e il ricorso incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione ‘, deve intendersi ‘ La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, con assorbimento dei restanti, e i tre motivi del ricorso incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione .’
Così deciso in Roma in data 8 luglio 2024