Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2962 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2962 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
Oggetto:
Correzione errore materiale
ORDINANZA
sul la richiesta di correzione di errore materiale d’ufficio, provenuta dalla Cancelleria, in relazione all’ordinanza 09/09/2022, n. 26667 ( recte : 17/12/2021, n.40561) emessa da questa Corte, Sez. Sesta Civile, Sottesez. Terza, nel giudizio,
vertente tra
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentat a e difesa dall’AVV_NOTAIO ;
-(già) ricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, Prefettura di Salerno ;
-(già) intimate – udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE aveva depositato un atto intitolato ‘istanza per correzione di sentenza’, segnalando un errore materiale nell’ordinanza emessa da questa Corte, Sez. Sesta Civile, Sottesez. Terza, 17 dicembre 2021, n. 40561 ed osservando che nel dispositivo di tale ordinanza, resa nell’ambito di un giudizio per regolamento di competenza, il Giudice di pace dichiarato competente era stato individuato nel « Giudice di pace di Battipaglia » (p.6), ufficio giudiziario in realtà inesistente;
l’istanza, previa qualificazione come ‘ricorso’ , è stata dichiarata inammissibile, per difetto di notifica alle altre parti, con ordinanza emessa da questa Corte, Sez. Sesta Civile, Sottesez. Terza, 9 settembre 2022, n. 26667; successivamente a tale declaratoria di inammissibilità dell’ istanza di correzione provenuta dalla parte interessata, è stato attivato il procedimento volto al rilievo d’ ufficio del detto errore materiale, con segnalazione della Cancelleria del 30 settembre 2022, la quale, benché formalmente proposta avverso l’ordinanza n.26667/2022, è sostanzialmente diretta a suscitare il rilievo d’ufficio della correzione dell’errore materiale conten uto nel dispositivo della precedente ordinanza n. 45561/2021;
CONSIDERATO CHE:
il contraddittorio sul procedimento di correzione deve ritenersi integrato; nel merito, dall’esame dell’ordinanza corrigenda emerge che la Corte, pronunciando su un ricorso per regolamento di competenza, dopo avere formulato il proprio giudizio sul merito del regolamento, dichiarando competente, ratione materiae , il Giudice di pace, per mero errore ha indicato, sia in motivazione (par.1.7) che in dispositivo, il Giudice di pace competente in quello di Battipaglia (ufficio giudiziario inesistente), anziché in quello di Eboli;
o ccorre pertanto correggere l’ errore materiale in questione, nel senso che, nel par.1.7 della motivazione, nonché nel dispositivo dell’ordinanza emessa da questa Corte, Sez. Sesta Civile, Sottesez. Terza, 17 dicembre 2021, n. 40561 , ove leggesi ‘ Battipaglia ‘, debba leggersi e intendersi : ‘ Eboli ‘;
non si deve provvedere sulle spese del procedimento di correzione; PER QUESTI MOTIVI
la C orte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel par.1.7 della motivazione, nonché nel dispositivo della ordinanza emessa da questa Corte, Sez. Sesta Civile, Sottesez. Terza, 17 dicembre 2021, n. 40561, nel senso che, ove leggesi ‘ Battipaglia ‘, debba leggersi e intendersi : ‘ Eboli ‘; manda alla Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce al l’ordinanza 17 dicembre 2021, n. 40561, oggetto di correzione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile