Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31539 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31539 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/12/2024
sul ricorso 5817/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2167/2020 depositata il 01/09/2020;
udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del 30/10/2024 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSE E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ stata promossa d’ufficio a mente dell’art. 391bis cod. proc. civ. la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte 9311/2024, nella parte di cui a seguito della parola «COGNOME», alle pagine 4 e segg., figurano le parole «Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 16/01/2020) 17-06-2020, n. 11731 medesimi principi devono trovare applicazione anche nel procedimento di merito in unico grado avente ad oggetto l’opposizione avverso il decreto di espulsione, disciplinato, quanto al rito, dall’art.18
d.lgs.n.150/2011, e quindi da svolgersi secondo il rito sommario di cognizione, ma con chiare connotazioni di specialità, in virtù dell’ esigenza di massima celerità della definizione, declinata dal legislatore con la previsione del termine di venti giorni, decorrenti dalla data di deposito del ricorso, per la conclusione del procedimento stesso.
Avuto, dunque, riguardo alle peculiarità di detto giudizio, caratterizzato non solo dall’urgenza ma anche dalla precisa delimitazione dell’ambito
di cognizione, circoscritto unicamente al controllo, al momento 4
dell’espulsione, dell’assenza del permesso di soggiorno perché non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, il rinvio
della trattazione si giustifica solo in caso di irregolarità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza.
Sez. 3 – , Ordinanza n. del 26/01/2021 (Rv. 660390 – 01)
Presidente: NOME COGNOME NOME COGNOME Estensore: COGNOME Relatore: COGNOME
K. (COGNOME) contro NOME
Rigetta, CORTE D’APPELLO LECCE, 19/03/2019
063 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA -283 STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA – STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Controversia relativa al diniego di riconoscimento – Rito sommario di cognizione – Artt. 181 e 309 c.p.c. – Applicabilità – Fondamento.
In tema di protezione internazionale, trova applicazione, ove sia seguito il rito sommario di cognizione, sia in primo grado che in appello, il meccanismo disciplinato dagli artt. 181 e 309 c.p.c. per il processo ordinario, dovendosi escludere che la conseguente dichiarazione di estinzione possa configurare un pregiudizio per i diritti fondamentali del richiedente asilo, la cui condotta processuale è affidata alla responsabilità del difensore, o possa pregiudicare l’interesse della controparte pubblica che, qualora intenda evitare detta estinzione, ben può comparire dinanzi al giudice e chiedere che decida la controversia.
n buona sostanza, anche nella materia della protezione internazionale, ove si applichi il rito sommario di cognizione ed il ricorrente, anche nel grado d’appello, non mostri interesse ad una decisione di merito -attraverso un comportamento consapevole, e cioè la doppia mancata
comparizione preceduta da regolare comunicazione dell’udienza di rinvio -deve ritenersi applicabile il Pagina 6
R.G.N.30702/2019
Adunanza
Camerale
del
30.9.2020
meccanismo estintivo disciplinato dagli artt. 309 e 181 cpc, ordinariamente vigenti nel rito prescelto dal legislatore, dovendosi escludere che la dichiarazione di estinzione del giudizio possa configurare, in tale situazione, un pregiudizio né per i diritti fondamentali del richiedente asilo la cui condotta processuale è affidata alla responsabilità del difensore, né per l’interesse della controparte pubblica che, ove intenda arrestare il meccanismo estintivo, ben può comparire dinanzi al giudice e richiedere la decisione».
Premesso che secondo il giudizio di questa Corte «l’errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica» (Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977), nella specie la ricorrenza di esso è manifesta, posto che è palese l’estraneità delle parole sopprimende alla motivazione del provvedimento in parola essendo esse poste dopo la sottoscrizione del Presidente.
Va perciò disposta l’emenda richiesta mandando altresì la cancelleria perché provveda ad annotare la disposta correzione sull’originale di detta ordinanza.
Nulla spese.
P.Q.M.
Ordina la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 9311/2024 di questa Corte e dispone che siano soppresse le parole successive alla parola «COGNOME» che hanno inizio a pag 4 con la parola «Cass» e terminano a pag. 6 con la parola «decisione.».
Manda la cancelleria perché faccia annotazione della disposta correzione sull’originale dell’ordinanza.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 30.10.2024.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME