Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27142 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 27142  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/10/2025
ORDINANZA
sull’istanza, iscritta al n. 9505 del 2024, per la correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale occorso nella ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, Sezione Seconda, n. 8932 del 2024 che ha definito il ricorso 31715/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che  la  rappresenta  e  difende  unitamente  all’AVV_NOTAIO  NOME  COGNOME, giusta procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO,
presso l’ Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che lo rappresenta e difende ope legis ;
– resistente –
udita  la  relazione  RAGIONE_SOCIALEa  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 12/11/2024 dal consigliere COGNOME.
Rilevato che :
con ordinanza n. 8932 del 2024, la Sezione seconda di questa Corte, decidendo sul ricorso 31715/2021, in accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo, ha cassato il decreto RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Perugia nr. cron. 280/2021 e, decidendo nel merito, ha condannato il RAGIONE_SOCIALE al pagamento, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale subito da irragionevole durata del processo, al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, come liquidate in dispositivo;
in motivazione, dopo aver riconosciuto la fondatezza del motivo di  merito  concernente  il  divieto  di reformatio  in  peius e  dei  motivi concernenti le spese di giudizio ha, quindi, esplicitamente statuito la condanna del RAGIONE_SOCIALE al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, in favore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, «in relazione ai precedenti procedimenti e gradi e fasi di giudizio»;
in dispositivo, tuttavia, ha pronunciato condanna del RAGIONE_SOCIALE, a  titolo  di  spese  di  lite,  con  distrazione,  soltanto  per  l’originario procedimento di merito (definito con decreto n. 558 del 2016), per il primo  procedimento  di  riassunzione  (definito  con  decreto  n.  65  del 2019) e per ciascuno dei precedenti giudizi di legittimità e di quello definite,  non  provvedendo  sulle  spese  RAGIONE_SOCIALE‘ultimo  giudizio  di  rinvio, conclusosi con il decreto n.280/2021, oggetto di impugnazione.
Considerato che :
per principio consolidato, il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione e quanto dichiarato in motivazione, non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità RAGIONE_SOCIALEe sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto RAGIONE_SOCIALEa statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale RAGIONE_SOCIALEa decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di legittimità (Cass. Sez. 6 – 3, n. 668 del 15/01/2019);
in particolare, a fronte RAGIONE_SOCIALEa mancata liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese nel dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza, anche emessa ex art. 429 cod. proc. civ., sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss cod. proc. civ. per ottenerne la quantificazione (Cass., Sez. Un., n. 16415 del 21/06/2018; Cass. Sez. 3, n. 29029 del 13/11/2018);
nella specie, attesa l’evidenza del difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, può, pertanto, provvedersi alla chiesta correzione, mediante l’inserimento, al tredicesimo rigo del relativo dispositivo, dopo le parole «(definito con decreto n. 65 del 2019)», del seguente periodo: «euro 1.198,50, oltre accessori  di  legge  e  spese  generali  per  il  secondo  procedimento  di riassunzione (definito con decreto n. 280 del 2021)»;
 resta  ferma  la  distrazione  disposta  in  favore  dei  procuratori dichiaratisi antistatari e, cioè, per l’ultimo giudizio di rinvio, gli avvocati
NOME COGNOME e NOME COGNOME, come risultanti dall’intestazione del decreto impugnato che lo ha definito;
non vi è luogo a statuizione sulle spese, considerata la natura del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale occorso nella ordinanza  RAGIONE_SOCIALEa  Corte  di  Cassazione,  Sezione  Seconda,  n.  8932  del 2024, mediante l’inserimento, al tredicesimo rigo del relativo dispositivo, dopo le parole «(definito con decreto n. 65 del 2019)», del seguente  periodo:  «euro  1.198,50,  oltre  accessori  di  legge  e  spese generali  per  il  secondo  procedimento  di  riassunzione  (definito  con decreto n. 280 del 2021)»;
manda alla Cancelleria gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte suprema di Cassazione del 12 novembre 2024.
La Presidente NOME COGNOME