Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1101 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 1101  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16444/2024 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – per  la  correzione  di  errore  materiale  dell ‘ ORDINANZA  della  CORTE SUPREMA  DI  CASSAZIONE  ROMA  n.  20229/2024,  depositata  il 22/07/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
La  Corte,  letto  il  ricorso  depositato  da  NOME  avente  ad oggetto istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 2 0229/2024 depositata il 22.07.2024, che  ha  confermato  la  sentenza della  Corte  d’Appello  di Bari  n. 1931/2019, depositata il 16.09.2019;
RILEVATO CHE:
viene chiesta la correzione dell’errore materiale della ordinanza n. 20229 del 22.07.2024 di questa Corte, che per quanto interessa, aveva  omesso  di  disporre  la  distrazione  delle  spese  in  favore  del difensore  della  controricorrente,  NOME,  che  ne  aveva  fatto richiesta;
-l’istanza  di  correzione  proposta  dall’assistit a,  NOME,  è inammissibile per difetto di legittimazione, potendo agire per censurare tale omissione il solo difensore in proprio (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019, Rv. 656078 -01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24106 del 13/11/2009, Rv. 610390 – 01);
-tuttavia,  l’inammissibilità  dell’istanza  proposta  dalla  parte  non impedisce a questa Corte di rilevare d’ufficio il chiaro errore materiale ( ex multis : Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12437 del 17.05.2017, Rv. 644292; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07.07.2010, Rv. 613868) e di disporne la correzione ai sensi dell’art. 391 -bis ,  comma 1, cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dispone d’ufficio che l’ordinanza di questa Corte n. 20229/2024 depositata il 22.07.2024 sia corretta nel senso che alla pagina 7 penultimo rigo, dopo la parola «dispositivo», siano inserite le  seguenti  parole  « in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario »; e alla pagina 8, undicesimo rigo, dopo l ‘inciso: «rigetta il ricorso» sia inserita la seguente frase:
« condanna  la  ricorrente  al  pagamento  delle  spese  del  giudizio  di legittimità, in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, procuratore e difensore antistatario della controricorrente che ne ha fatto richiesta, che liquida, in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge ».
Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Seconda