Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1101 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1101 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16444/2024 R.G. proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – per la correzione di errore materiale dell ‘ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 20229/2024, depositata il 22/07/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
La Corte, letto il ricorso depositato da NOME avente ad oggetto istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 2 0229/2024 depositata il 22.07.2024, che ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1931/2019, depositata il 16.09.2019;
RILEVATO CHE:
viene chiesta la correzione dell’errore materiale della ordinanza n. 20229 del 22.07.2024 di questa Corte, che per quanto interessa, aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore della controricorrente, NOMECOGNOME che ne aveva fatto richiesta;
-l’istanza di correzione proposta dall’assistit a, NOMECOGNOME è inammissibile per difetto di legittimazione, potendo agire per censurare tale omissione il solo difensore in proprio (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019, Rv. 656078 -01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24106 del 13/11/2009, Rv. 610390 – 01);
-tuttavia, l’inammissibilità dell’istanza proposta dalla parte non impedisce a questa Corte di rilevare d’ufficio il chiaro errore materiale ( ex multis : Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12437 del 17.05.2017, Rv. 644292; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07.07.2010, Rv. 613868) e di disporne la correzione ai sensi dell’art. 391 -bis , comma 1, cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dispone d’ufficio che l’ordinanza di questa Corte n. 20229/2024 depositata il 22.07.2024 sia corretta nel senso che alla pagina 7 penultimo rigo, dopo la parola «dispositivo», siano inserite le seguenti parole « in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario »; e alla pagina 8, undicesimo rigo, dopo l ‘inciso: «rigetta il ricorso» sia inserita la seguente frase:
« condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dell’avvocato NOME COGNOME, procuratore e difensore antistatario della controricorrente che ne ha fatto richiesta, che liquida, in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge ».
Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda