Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8440 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8440 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 17647/2023 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
– Ricorrente –
Contro
NOME avv. NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso da se stesso.
– Resistente –
E contro
NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in Lecce INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende.
– Resistente –
Correzione errore materiale
Avverso l ‘ordinanza della Corte di Cassazione n. 8363/2024, depositata il 27/03/2024.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME, con e-mail del 17/07/2024, facendo riferimento ad istanze inviate dal proprio assistito a questa Corte di cassazione, ha sollecitato la S.C. a procedere d ‘ufficio alla correzione di errori a suo dire contenuti in alcune ordinanze e, più precisamente, per quanto qui rileva, nell’ordinanza n. 8363/2024, che ha dichiarato estinto, per rinuncia del ricorrente, il procedimento per regolamento di competenza proposto da NOME COGNOME contro il decreto del Presidente del Tribunale di Lecce (sezione feriale) in data 04/08/2023 (nell’ambito del procedimento con r.g. n. 4677/2018 sub 11), e lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio (nella misura di euro 3.200, oltre accessori) in favore dei controricorrenti Silvio avv. COGNOME e NOME COGNOME con distrazione dello stesso importo in favore dello stesso avv. COGNOME dichiaratosi antistatario, sul rilievo della mancata accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti.
Nell’istanza di correzione si assume che il ricorrente ha rinunciato alla decisione e che ‘ inopinatamente la Corte indotta in errore dall’avv. NOME COGNOME ha liquidato compensi per euro 3.200 per COGNOME NOME ed anche per avv. NOME COGNOME che opponendosi pur non avendo titolo per sé in quanto non controricorrente, ha provocato la condanna al pagamento dei compensi da parte della Corte anche a favore della COGNOME la quale non ha manifestato opposizione formale alla rinunzia ‘.
Con decreto presidenziale del 18/07/2024 è stata disposta la trattazione in camera di consiglio del procedimento di correzione.
Il contraddittorio è stato validamente instaurato, il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato una memoria ; l’avv. COGNOME ha dichiarato per iscritto di non avere nulla da osservare e ha fatto proprie (a ogni buon fine) le conclusioni del PM.
Nel dettaglio, nella memoria illustrativa datata 6/12/2024, il ricorrente chiede alla Corte che sia ‘messa nel nulla’ la sua condanna alle spese in ragione dell’asserita dichiarazione di non accettazione della rinuncia al ricorso per regolamento di competenza proveniente dall’avv. NOME COGNOME il quale -è questo il nucleo della tesi del ricorrente -non avendo ricevuto la notifica del ricorso per regolamento di competenza, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 47 c.p.c., non era controricorrente, e, quindi, non era legittimato a non accettare la rinuncia (anche) al fine di ottenere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che non è stato presentato un ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un’istanza che sollecita la Corte a emendare, d’ufficio, un asserito errore materiale. In tale ipotesi la Corte ha il potere di correggere d’ufficio la sua statuizione purché sia stato instaurato il contraddittorio (come è avvenuto nella specie) e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo .
Al riguardo, è stato chiarito che prevale l’esigenza di rimediare a quella incoerenza che il provvedimento palesa tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale espressa nella statuizione e il reale contenuto di questa. Si tratta, quindi, di riconoscere il giusto rilievo all’interesse di carattere generale a che la Corte assuma l’iniziativa volta all’adozione di una misura che consente di rimuovere
un errore o un’omissione incidente sulla sola esteriorizzazione del comando giudiziale. Il detto interesse di carattere generale non può porsi in conflitto coi diritti delle parti implicati nella decisione da rettificare, giacché il provvedimento di correzione non ha nemmeno natura giurisdizionale. Come si sa, infatti, l’errore materiale che qui viene in discorso è quello che non riguarda l ‘ individuazione e valutazione degli elementi rilevanti della causa e la successiva formazione del giudizio, ma – appunto – solo l’espressione esteriore del giudizio stesso, così da poter essere emendato attraverso un intervento di tipo amministrativo che ripristini la corrispondenza fra quanto la sentenza ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato (Cass. Sez. U. n. 4353 del 13/02/2023, in connessione con Cass. Sez. U. n. 1104/1983).
L’istanza che sollecita la Corte alla correzione di un errore materiale è inammissibile.
6.1. Innanzitutto, è necessaria la premessa che, per un verso, NOME COGNOME nella memoria ex art. 47 c.p.c., depositata nel procedimento del regolamento di competenza, ha chiesto che l’istanza di regolamento di NOME COGNOME venisse dichiarata inammissibile o che venisse rigettata, con condanna del ricorrente alle spese e al risarcimento del danno ex 96 comma 3 c.p.c.; per altro verso, che non risulta che, nello sviluppo dell’iter procedimentale, la stessa parte abbia accettato la rinuncia all’istanza di regolamento di competenza.
È corretta, pertanto, la statuizione dell’ ordinanza n. 8363/2024 che condanna il rinunciante alle spese, con la precisazione che la condanna, ivi contenuta, del ricorrente al pagamento delle spese in favore dei ‘ controricorrenti ‘ (COGNOME e COGNOME), anziché (come sarebbe stato doveroso secondo la prospettazione di parte ricorrente) in favore della sola ‘ controricorrente ‘ (COGNOME, non ha prodotto
alcun effetto pregiudizievole per la parte soccombente in ragione del fatto che, come evidenzia la stessa ordinanza (pag. 3), le spese del giudizio di cassazione sono state «liquidate come da dispositivo con unica determinazione del compenso spettante al difensore NOME COGNOME trattandosi di una sola opera difensiva con trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno defensionale a vantaggio suo e di NOME COGNOME in relazione alla tutela delle medesime posizioni giuridiche».
6.2. Sotto altro profilo, non è condivisibile l’argomento processuale del ricorrente secondo cui l’avv. COGNOME non avendo ricevuto la notificazione del l’istanza di regolamento di competenza, per ciò solo non era legittimato a partecipare al relativo procedimento e non aveva titolo per ottenere la condanna del ricorrente alle spese processuali.
In particolare, nella memoria da ultimo depositata (pag. 7) la difesa di COGNOME sostiene che l’avv. COGNOME lente non sarebbe ‘controricorrente’ non avendo ricevuto la notifica del ricorso.
La tesi è priva di fondamento: infatti, ai sensi dell’art. 47 comma 2 c.p.c., il ricorso per regolamento di competenza « deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dall a comunicazione dell’ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto dall’art . 43 secondo comma ».
La necessità della notificazione del ricorso risiede in ciò, che il regolamento di competenza, non diversamente da ogni altro mezzo di impugnazione, soggiace al principio generale -a tutela di un ‘ esigenza di unitarietà e unicità dell’accertamento processuale e di economia processuale – secondo cui alle parti del giudizio è attribuita la possibilità di partecipare al le fasi dell’impugnazione, come si evince
anche dagli artt. 331 e 332 c.p.c., rispettivamente, in tema di integrazione del contradditorio in cause inscindibili e di notifica dell’impugnazione relativa a cause scindibili.
Alla luce di questo principio, quindi, l’art. 47 commi 2 e 5 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che colui che propone l’istanza deve notificare il ricorso (nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza) alle parti che non vi hanno aderito, le quali, nei venti giorni successivi, hanno la possibilità di depositare note scritte e documenti.
L’esatta esegesi del dato normativo ha come corollario che la parte alla quale non sia stata notificata l’istanza di regolamento di competenza, come invece prescritto dall’art. 47 comma 2 c.p.c., e che non vi abbia aderito, ha comunque la facoltà di depositare una memoria (entro il termine di venti giorni dalla notifica, alle altre parti, o dalla comunicazione del ricorso) al fine interloquire sull ‘eventualità che la decisione della Cassazione sulla competenza possa determinare la separazione delle cause.
6.3. Nel caso in esame, dunque, al contrario di quanto prospetta il ricorrente, l’avv. COGNOME pur non avendo ricevuto la notifica del ricorso, era pienamente legittimato ad opporsi all’istanza di regolamento mediante il deposito di una memoria e aveva la possibilità di non aderire all ‘altrui rinuncia al ricorso, con le conseguenze in punto condanna alle spese del rinunciante ex art. 391 comma 2 c.p.c.
Sicché, anche da questo punto di vista, la decisione della Corte sulle spese non necessita di essere emendata.
Ne consegue che l’istanza che sollecita la Corte alla correzione di errore materiale va dichiarata inammissibile.
Non occorre procedere alla liquidazione delle spese in quanto «el procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287,
288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell ‘ art. 91 c.p.c. » (Cass. Sez. U, n. 29432/2024).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile,