Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8440 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 8440  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 17647/2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
COGNOME  AVV_NOTAIO,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso da se stesso.
– Resistente –
E contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso  lo  studio  dell’AVV_NOTAIO  NOME  AVV_NOTAIO  (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende.
– Resistente –
Correzione errore materiale
Avverso l ‘ordinanza della Corte di Cassazione n. 8363/2024, depositata il 27/03/2024.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, con e-mail del 17/07/2024, facendo riferimento ad istanze inviate dal proprio assistito a questa Corte di cassazione, ha sollecitato la SRAGIONE_SOCIALE. a procedere d ‘ufficio alla correzione di errori a suo dire contenuti in alcune ordinanze e, più precisamente, per quanto qui rileva, nell’ordinanza n. 8363/2024, che ha dichiarato estinto, per rinuncia del ricorrente, il procedimento per regolamento di competenza proposto da NOME COGNOME contro il decreto del Presidente del Tribunale di Lecce (sezione feriale) in data 04/08/2023 (nell’ambito del procedimento con r.g. n. 4677/2018 sub 11), e lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio (nella misura di euro 3.200, oltre accessori) in favore dei controricorrenti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con distrazione dello stesso importo in favore dello stesso AVV_NOTAIO NOME, dichiaratosi antistatario, sul rilievo della mancata accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti.
Nell’istanza di correzione si assume che il ricorrente ha rinunciato alla decisione e che ‘ inopinatamente la Corte indotta in errore dall’AVV_NOTAIO ha liquidato compensi per euro 3.200 per COGNOME NOME ed anche per AVV_NOTAIO che opponendosi pur non avendo titolo per sé in quanto non controricorrente, ha provocato la condanna al pagamento dei compensi da parte della Corte anche a favore della COGNOME la quale non ha manifestato opposizione formale alla rinunzia […] ‘.
 Con  decreto  presidenziale  del  18/07/2024 è stata disposta  la trattazione in camera di consiglio del procedimento di correzione.
 Il  contraddittorio  è  stato  validamente  instaurato,  il  Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato una  memoria ;  l’AVV_NOTAIO  ha  dichiarato  per  iscritto  di  non avere nulla da osservare e ha fatto proprie (a ogni buon fine) le conclusioni del PM.
Nel dettaglio, nella memoria illustrativa datata 6/12/2024, il ricorrente chiede alla Corte che sia ‘messa nel nulla’ la sua condanna alle spese in ragione dell’asserita dichiarazione di non accettazione della rinuncia al ricorso per regolamento di competenza proveniente dall’AVV_NOTAIO, il quale -è questo il nucleo della tesi del ricorrente -non avendo ricevuto la notifica del ricorso per regolamento di competenza, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 47 c.p.c., non era controricorrente, e, quindi, non era legittimato a non accettare la rinuncia (anche) al fine di ottenere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che non è stato presentato un  ricorso  per  correzione  di  errore  materiale,  ma  è  stata  avanzata un’istanza  che  sollecita  la  Corte  a  emendare,  d’ufficio,  un  asserito errore  materiale.  In  tale  ipotesi  la  Corte  ha  il  potere  di  correggere d’ufficio la sua statuizione purché sia stato instaurato il contraddittorio (come è avvenuto nella specie) e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo .
Al riguardo, è stato chiarito che prevale l’esigenza di rimediare a quella  incoerenza che il provvedimento palesa tra la manifestazione formale  della  volontà  giurisdizionale  espressa  nella  statuizione  e  il reale  contenuto  di  questa.  Si  tratta,  quindi,  di  riconoscere  il  giusto rilievo  all’interesse  di  carattere  generale  a  che  la  Corte  assuma l’iniziativa volta all’adozione di una misura che consente di rimuovere
un errore o un’omissione incidente sulla sola esteriorizzazione del comando giudiziale. Il detto interesse di carattere generale non può porsi in conflitto coi diritti delle parti implicati nella decisione da rettificare, giacché il provvedimento di correzione non ha nemmeno natura giurisdizionale. Come si sa, infatti, l’errore materiale che qui viene in discorso è quello che non riguarda l ‘ individuazione e valutazione degli elementi rilevanti della causa e la successiva formazione del giudizio, ma – appunto – solo l’espressione esteriore del giudizio stesso, così da poter essere emendato attraverso un intervento di tipo amministrativo che ripristini la corrispondenza fra quanto la sentenza ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato (Cass. Sez. U. n. 4353 del 13/02/2023, in connessione con Cass. Sez. U. n. 1104/1983).
L’istanza che  sollecita  la  Corte  alla  correzione  di  un  errore materiale è inammissibile.
6.1. Innanzitutto, è necessaria la premessa che, per un verso, NOME COGNOME, nella memoria ex art. 47 c.p.c., depositata nel procedimento del regolamento di competenza, ha chiesto che l’istanza di regolamento di NOME COGNOME venisse dichiarata inammissibile o che venisse rigettata, con condanna del ricorrente alle spese e al risarcimento del danno ex 96 comma 3 c.p.c.; per altro verso, che non risulta che, nello sviluppo dell’iter procedimentale, la stessa parte abbia accettato la rinuncia all’istanza di regolamento di competenza.
È  corretta,  pertanto,  la  statuizione dell’ ordinanza  n.  8363/2024 che  condanna  il  rinunciante  alle  spese,  con  la  precisazione  che  la condanna, ivi contenuta, del ricorrente al pagamento delle spese  in favore  dei ‘ controricorrenti ‘ (COGNOME  e  COGNOME),  anziché  (come sarebbe stato doveroso secondo la prospettazione di parte ricorrente) in  favore  della  sola ‘ controricorrente ‘ (COGNOME),  non  ha  prodotto
alcun effetto pregiudizievole per la parte soccombente in ragione del fatto che, come evidenzia la stessa ordinanza (pag. 3), le spese del giudizio di cassazione sono state «liquidate come da dispositivo con unica determinazione del compenso spettante al difensore NOME COGNOME trattandosi di una sola opera difensiva con trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno defensionale a vantaggio suo e di NOME COGNOME in relazione alla tutela delle medesime posizioni giuridiche».
6.2. Sotto altro profilo, non è condivisibile l’argomento processuale del  ricorrente  secondo  cui  l’AVV_NOTAIO ,  non  avendo ricevuto  la  notificazione  del l’istanza  di  regolamento  di  competenza, per ciò solo non era legittimato a partecipare al relativo procedimento e non aveva titolo per ottenere la condanna del ricorrente alle spese processuali.
In  particolare,  nella  memoria  da  ultimo  depositata  (pag.  7)  la difesa di COGNOME sostiene che l’AVV_NOTAIO non sarebbe ‘controricorrente’ non avendo ricevuto la notifica del ricorso.
La tesi è priva di fondamento: infatti, ai sensi dell’art. 47 comma 2  c.p.c.,  il  ricorso  per  regolamento  di  competenza  « deve  essere notificato alle parti  che  non  vi hanno  aderito  entro  il  termine perentorio  di  trenta  giorni  dall a  comunicazione  dell’ordinanza  che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione  ordinaria  nel  caso  previsto  dall’art .  43  secondo comma ».
La  necessità  della  notificazione  del  ricorso  risiede  in  ciò,  che  il regolamento di competenza, non diversamente da ogni altro mezzo di impugnazione, soggiace al principio generale -a tutela di un ‘ esigenza di  unitarietà  e  unicità  dell’accertamento processuale  e  di  economia processuale  –  secondo  cui  alle  parti  del  giudizio  è  attribuita  la possibilità  di  partecipare  al le  fasi  dell’impugnazione, come si evince
anche  dagli  artt.  331  e  332  c.p.c.,  rispettivamente,  in  tema  di integrazione  del  contradditorio  in  cause  inscindibili  e di notifica dell’impugnazione relativa a cause scindibili.
Alla luce di questo principio, quindi, l’art.  47 commi 2 e 5 c.p.c. deve  essere  interpretato  nel  senso  che  colui  che propone  l’istanza deve notificare il ricorso (nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza) alle parti che non vi hanno aderito, le quali,  nei  venti  giorni  successivi,  hanno  la  possibilità  di  depositare note scritte e documenti.
L’esatta esegesi del dato normativo ha come corollario che la parte alla quale non sia stata notificata l’istanza di regolamento di competenza, come invece prescritto dall’art. 47 comma 2 c.p.c., e che non vi abbia aderito, ha comunque la facoltà di depositare una memoria (entro il termine di venti giorni dalla notifica, alle altre parti, o dalla comunicazione del ricorso) al fine interloquire sull ‘eventualità che la decisione della Cassazione sulla competenza possa determinare la separazione delle cause.
6.3. Nel caso in esame, dunque, al contrario di quanto prospetta il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, pur  non  avendo  ricevuto  la  notifica  del ricorso, era pienamente legittimato ad opporsi all’istanza di regolamento  mediante  il  deposito di  una  memoria  e  aveva  la possibilità di non aderire all ‘altrui rinuncia al ricorso, con le conseguenze in punto condanna alle spese del rinunciante ex art. 391 comma 2 c.p.c.
Sicché,  anche  da  questo  punto  di  vista,  la  decisione  della  Corte sulle spese non necessita di essere emendata.
Ne consegue che l’istanza che sollecita la Corte alla correzione di errore materiale va dichiarata inammissibile.
Non  occorre  procedere  alla  liquidazione  delle  spese  in  quanto «[n]el procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287,
288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non  diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto  di  interessi  già  regolato  dal  provvedimento  corrigendo, non  può  procedersi  alla  liquidazione  delle  spese,  perché  in  nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell ‘ art. 91 c.p.c. […] » (Cass. Sez. U, n. 29432/2024).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile,