Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8443 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8443 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 13758/2024 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
– Ricorrente –
Contro
NOME e NOME COGNOME
– Resistenti –
Avverso l ‘ordinanza della Corte di Cassazione n. 3336/2024, depositata il 06/02/2024.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto istanza di ‘ correzione di errore materiale/revocazione ‘ dell’ordinanza di questa Corte n. 3336 del
Correzione errore
materiale. Revocazione
2024 (emessa nell’ambito del giudizio iscritto con n. r.g. 14610/2023) che ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza dal medesimo proposto avverso due decreti, emessi entrambi in data 16/05/2023 dal Tribunale di Lecce, rispettivamente nei giudizi r.g. n. 4677/2018 e n. 4677-5/2018, con cui il giudice fissava udienza di prosecuzione del giudizio di merito introdotto da NOME COGNOME riassunto a seguito di pronuncia di questa Corte su altri due precedenti regolamenti di competenza, anche essi proposti da COGNOME dichiarati inammissibili, e per la trattazione di un procedimento cautelare in corso di causa.
Si sostiene che la SRAGIONE_SOCIALE avrebbe commesso un errore di percezione in quanto non avrebbe colto che il ricorrente non aveva proposto regolamento di competenza, ma regolamento per continenza ex art. 39 comma 2 c.p.c. del giudizio r.g. n. 4677/2018, che egli stesso aveva promosso dinanzi al Tribunale di Lecce, rispetto al giudizio r.g. n. 5378/1996, dal medesimo avviato dinanzi al Tribunale di Roma.
Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta di essere stato condannato al pagamento delle spese e al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c. (non soltanto nei confronti di NOME COGNOME ma anche) a favore dell’avv. NOME COGNOME il quale si sarebbe costituito in proprio nel giudizio per regolamento di competenza per ragioni di continenza, ed avrebbe quindi assunto la veste di controricorrente pur non essendo parte del giudizio in questione.
Occorre precisare che, nell’ambito del procedimento con r.g. n. 14610/2023 , l’avv. COGNOME , a sua volta, ha chiesto alla Corte la correzione dell’ordinanza n. 3336 del 2024 (di cui COGNOME chiede, per le ragioni sopra sintetizzate, la correzione e/o la revoca), nella parte in cui, nel condannare il ricorrente COGNOME alle spese, non le
ha attribuite allo stesso avv. COGNOME quale difensore antistatario di NOME COGNOME.
Con decreto presidenziale del 19/06/2024 è stata disposta, a cura della cancelleria, una nuova iscrizione del procedimento di correzione, da cui è scaturito il presente procedimento (r.g. n. 13758/2024), nel quale, come è stato detto, COGNOME ha proposto l’istanza di correzione e revocazione sopra illustrata.
Le parti hanno depositato memorie.
Il contraddittorio tra le parti è stato validamente instaurato.
In primo luogo, è fondata l’istanza di distrazione delle spese dell’avv. COGNOME
Infatti, l ‘istanza di distrazione deve intendersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione del difensore in ordine all’avvenuta anticipazione delle spese e alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle stesse spese (Cass. nn. 8085/2006 e 20547/2009), fermo che di tali circostanze può dolersi solo la parte patrocinata, azionando lo speciale procedimento di revoca di cui all’art. 93 comma 2 c.p.c.
Inoltre, il ricorso è fondato in quanto, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287, 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass. Sez. U. n. 16037/2010).
Pertanto, l’ordinanza n. 3336/2024 deve essere emendata nei termini indicati dalla parte istante.
In secondo luogo, è complessivamente inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale/revocazione di NOME COGNOME.
6.1. Per un verso, anziché presentare una mera istanza di revocazione, la parte avrebbe dovuto depositare ed iscrivere a ruolo un ricorso per revocazione.
Sul punto, è utile richiamare l’art. 196 quater comma 1 disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione (compreso quello per revocazione che, come stabilisce l’art. 323 c.p.c., è un mezzo di impugnazione) a decorrere dal 1° gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall’art. 196 quater comma 4 disp. att. c.p.c.
6 .2. Per altro verso, a proposito dell’istanza di correzione, rileva il Collegio che non è stato presentato un ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un’istanza che sollecita la Corte a emendare, d’ufficio, un asserito errore materiale. In tale ipotesi la Corte ha il potere di correggere d’ufficio la sua statuizione purché sia stato instaurato il contraddittorio (come è avvenuto nella specie) e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo.
Al riguardo, è stato chiarito che prevale l’esigenza di rimediare a quella incoerenza che il provvedimento palesa tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale espressa nella statuizione e il reale contenuto di questa. Si tratta, quindi, di riconoscere il giusto rilievo all’interesse di carattere generale a che la Corte assuma l’iniziativa volta all’adozione di una misura che consente di rimuovere un errore o un’omissione incidente sulla sola esteriorizzazione del comando giudiziale. Il detto interesse di carattere generale non può porsi in conflitto coi diritti delle parti implicati nella decisione da rettificare, giacché il provvedimento di correzione non ha nemmeno natura giurisdizionale. Come si sa, infatti, l’errore materiale che qui
viene in discorso è quello che non riguarda l’individuazione e valutazione degli elementi rilevanti della causa e la successiva formazione del giudizio, ma – appunto – solo l’espressione esteriore del giudizio stesso, così da poter essere emendato attraverso un intervento di tipo amministrativo che ripristini la corrispondenza fra quanto la sentenza ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato (Cass. Sez. U. n. 4353 del 13/02/2023, in connessione con Cass. Sez. U. n. 1104/1983).
Nella fattispecie concreta in esame, l’istanza che sollecita la Corte alla correzione è inammissibile in mancanza di un errore materiale che necessiti di essere emendato.
In particolare, n on è condivisibile l’argomento processuale del ricorrente secondo cui l’avv. COGNOME non avendo ricevuto la notificazione dell’istanza di regolamento di competenza per ragioni di connessione, per ciò solo non era legittimato a partecipare al relativo procedimento e non aveva titolo per ottenere, in proprio e quale controricorrente, la condanna del ricorrente alle spese legali e al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c. per responsabilità aggravata per l’ingiustificata reiterazione del regolamento avverso provvedimenti aventi contenuto ordinario e per evidenti finalità dilatorie, come già ritenuto da questa Corte con ordinanza n. 11081/2023.
La tesi è priva di fondamento.
I nfatti, ai sensi dell’art. 47 comma 2 c.p.c., il ricorso per regolamento di competenza «deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto dall’art. 43 secondo comma».
La necessità della notificazione del ricorso risiede in ciò, che il regolamento di competenza, non diversamente da ogni altro mezzo di impugnazione, soggiace al principio generale -a tutela di una esigenza di unitarietà e unicità dell’accertamento processuale e di economia processuale – secondo cui alle parti del giudizio è attribuita la possibilità di partecipare alle fasi dell’impugnazione, come si evince anche dagli artt. 331 e 332 c.p.c., rispettivamente, in tema di integrazione del contradditorio in cause inscindibili e di notifica dell’impugnazione relativa a cause scindibili.
Alla luce di questo principio, quindi, l’art. 47 commi 2 e 5 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che colui che propone l’istanza deve notificare il ricorso (nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza) alle parti che non vi hanno aderito, le quali, nei venti giorni successivi, hanno la possibilità di depositare note scritte e documenti.
L’esatta esegesi del dato normativo ha come corollario che la parte alla quale non sia stata notificata l’istanza di regolamento di competenza, come invece prescritto dall’art. 47 comma 2 c.p.c., e che non vi abbia aderito, ha comunque la facoltà di depositare una memoria (entro il termine di venti giorni dalla notifica, alle altre parti, o dalla comunicazione del ricorso) al fine interloquire sull’eventualità che la decisione della Cassazione sulla competenza possa determinare la separazione delle cause.
Nel caso in esame, dunque, al contrario di quanto prospetta il ricorrente, l’avv. COGNOME pur non avendo ricevuto la notifica del ricorso, era pienamente legittimato ad opporsi all’istanza di regolamento mediante il deposito di una memoria e (come in effetti è accaduto) ad ottenere la condanna di controparte alle spese in conseguenza del rigetto dell’istanza di regolamento.
Non occorre procedere alla liquidazione delle spese in quanto «el procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. » (Cass. Sez. U, n. 29432/2024).
Non sussistono presupposti per la condanna di COGNOME per responsabilità aggravata che è stata chiesta in memoria da ll’avv. COGNOME
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 3336/2024, depositata il 06/02/2024, mediante l’aggiunta, dopo le parole ‘in favore di ciascuna contro parte’ delle seguenti parole ‘, con distrazione in favore dell’avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario, delle spese liquidate in favore di NOME COGNOME.
Dichiara inammissibile l ‘ istanza di correzione e revocazione di NOME COGNOME.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile,