Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8445 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8445 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 12557/2023 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
– Ricorrente –
Contro
NOME avv. NOME
– Resistenti –
Avverso l ‘ordinanza n. 11801/2023, depositata il 05/05/2023, e dell’ordinanza n. 32719/2023, depositata il 24/11/2023, entrambe della Corte di Cassazione.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
Revocazione
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto un’ istanza ex art. 391 bis c.p.c., datata 27/11/2023, di revoca dell’ordinanza di questa Corte n. 32719/2023; inoltre, nell’ambito del medesimo procedimento , ha proposto ‘ricorso per revocazione ex art. 391 bis – ter c.p.c. ‘ dell’ordinanza della Corte n. 11081/2023 e dell’ordinanza della Corte n. 32719/2023.
Questi, in breve, gli snodi della dinamica processuale:
(i) con ordinanza n. 11801/2023 (nel procedimento r.g. n. 9393/2022), la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza (per ragioni di continenza rispetto ad un’altra causa pendente dinanzi al Tribunale di Roma) proposto da NOME COGNOME avverso due decreti del Tribunale di Lecce, aventi contenuto ordinatorio, emessi nell’ambito del contenzioso tra quest’ultimo e NOME COGNOMEnello specifico, si tratta di una domanda di merito e di un ricorso incidentale per sequestro conservativo proposti da NOME COGNOME per ottenere la riduzione di un’iscrizione in separazione effettuata da NOME COGNOME per un credito euro 300.000, su tutti i beni relitti dell’attrice ), e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali e al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
(ii) con ordinanza n. 32719/2023 (nel procedimento di nuova iscrizione con r.g. n. 12557/2023), questa Corte, in accoglimento dell’istanza di correzione dell’avv. NOME COGNOME -il quale ha dichiarato che, nel giudizio di regolamento di competenza, oltre ad assistere NOME COGNOME, stava in giudizio in proprio, per essere parte (anche) del giudizio di merito -ha corretto come segue l’ordinanza n. 11801/2023: nell’intestazione, ha dato atto che l’avv. NOME COGNOME è controricorrente, al pari di NOME NOME nel dispositivo, ha aggiunto
la distrazione delle spese a favore dell’avv. COGNOME dichiaratosi antistatario;
(iii) nel ricorso per revocazione delle due ordinanze (più articolato della precedente istanza di revoca dell’ordinanza n. 32719/2023), il ricorrente fa valere, da un lato, l’errore di fatto dell’ordinanza n. 11801/2023, per non avere percepito la S.RAGIONE_SOCIALE. la natura decisoria e non ordinatoria dei decreti con i quali il Tribunale di Lecce ha ravvisato la propria competenza con riferimento al ricorso per sequestro conservativo di NOME COGNOME , dall’altro , l’errore di fatto dell’ordinanza n. 32719/2023, la quale (come si è accennato in precedenza), laddove, su istanza dell’avv. NOME del 25/05/2023, ha emendato l’ordinanza n. 11801/2023 (dando atto che lo stesso legale è parte sostanziale del giudizio di merito e quindi controricorrente nel procedimento per regolamento di competenza), ha trascurato che, nonostante che il ricorso per regolamento di competenza (per ragioni di continenza di cause pendenti dinanzi al Tribunale di Roma e dinanzi al Tribunale di Lecce) fosse stato notificato soltanto a NOME COGNOME l’avv. COGNOME fingendo si legittimato, ha depositato, per se stesso, una memoria ex art. 47 c.p.c. al fine di ottenere la condanna di NOME COGNOME al pagamento delle spese del regolamento di competenza, con distrazione a proprio favore.
Con decreto presidenziale del 18/07/2024 è stata disposta la trattazione in camera di consiglio del procedimento di correzione.
Il contraddittorio è stato validamente instaurato, l’avv. COGNOME ha depositato una memoria e ha chiesto che il ricorso, nella sua doppia articolazione, sia dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, con memoria illustrativa del 6/12/2024, ha insistito nelle precedenti istanze.
In primo luogo, rileva il Collegio che occorre dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso per revocazione, che è stato
depositato nel fascicolo processuale senza essere iscritto al ruolo. Sul punto, è utile richiamare l’art. 196 quater comma 1 disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell ‘ art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione (compreso quello per revocazione che, come stabilisce l’art. 323 c.p.c., è un mezzo di impugnazione) a decorrere dal 1° gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall ‘ art. 196 quater comma 4 disp. att. c.p.c.
6. In secondo luogo, quanto a ll’istanza di correzione, rileva il Collegio che non è stato presentato un ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un’istanza che sollecita la Corte a emendare, d’ufficio, un asserito errore materiale. In tale ipotesi la Corte ha il potere di correggere d’ufficio la sua statuizione purché sia stato instaurato il contraddittorio (come è avvenuto nella specie) e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo.
Al riguardo, è stato chiarito che prevale l’esigenza di rimediare a quella incoerenza che il provvedimento palesa tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale espressa nella statuizione e il reale contenuto di questa. Si tratta, quindi, di riconoscere il giusto rilievo all’interesse di carattere generale a che la Corte assuma l’iniziativa volta all’adozione di una misura che consente di rimuovere un errore o un’omissione incidente sulla sola esteriorizzazione del comando giudiziale. Il detto interesse di carattere generale non può porsi in conflitto coi diritti delle parti implicati nella decisione da rettificare, giacché il provvedimento di correzione non ha nemmeno natura giurisdizionale. Come si sa, infatti, l’errore materiale che qui viene in discorso è quello che non riguarda l’individuazione e valutazione degli elementi rilevanti della causa e la successiva
formazione del giudizio, ma – appunto – solo l’espressione esteriore del giudizio stesso, così da poter essere emendato attraverso un intervento di tipo amministrativo che ripristini la corrispondenza fra quanto la sentenza ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato (Cass. Sez. U. n. 4353 del 13/02/2023, in connessine con Cass. Sez. U. n. 1104/1983).
Nella fattispecie concreta in esame, l ‘istanza che sollecita la Corte alla correzione è inammissibile in mancanza di un errore materiale che necessiti di essere emendato.
N on è condivisibile l’argomento processuale del ricorrente secondo cui l’avv. COGNOME non avendo ricevuto la notificazione dell’istanza di regolamento di competenza, per ciò solo non era legittimato a partecipare al relativo procedimento e non aveva titolo per ottenere, in proprio e quale controricorrente, la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
La tesi è priva di fondamento: infatti, ai sensi dell’art. 47 comma 2 c.p.c., il ricorso per regolamento di competenza « deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto dall’art. 43 secondo comma ».
La necessità della notificazione del ricorso risiede in ciò, che il regolamento di competenza, non diversamente da ogni altro mezzo di impugnazione, soggiace al principio generale -a tutela di una esigenza di unitarietà e unicità dell’accertamento processuale e di economia processuale – secondo cui alle parti del giudizio è attribuita la possibilità di partecipare alle fasi dell’impugnazione, come si evince anche dagli artt. 331 e 332 c.p.c., rispettivamente, in tema di
integrazione del contradditorio in cause inscindibili e di notifica dell’impugnazione relativa a cause scindibili.
Alla luce di questo principio, quindi, l’art. 47 commi 2 e 5 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che colui che propone l’istanza deve notificare il ricorso (nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza) alle parti che non vi hanno aderito, le quali, nei venti giorni successivi, hanno la possibilità di depositare note scritte e documenti.
L’esatta esegesi del dato normativo ha come corollario che la parte alla quale non sia stata notificata l’istanza di regolamento di competenza, come invece prescritto dall’art. 47 comma 2 c.p.c., e che non vi abbia aderito, ha comunque la facoltà di depositare una memoria (entro il termine di venti giorni dalla notifica, alle altre parti, o dalla comunicazione del ricorso) al fine interloquire sull’eventualità che la decisione della Cassazione sulla competenza possa determinare la separazione delle cause.
Nel caso in esame, dunque, al contrario di quanto prospetta il ricorrente, l’avv. COGNOME pur non avendo ricevuto la notifica del ricorso, era pienamente legittimato ad opporsi all’istanza di regolamento mediante il deposito di una memoria e (come in effetti è accaduto) ad ottenere la condanna di controparte alle spese in conseguenza del rigetto dell’istanza di regolamento.
8. Infine, non occorre procedere alla liquidazione delle spese in quanto «el procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. » (Cass. Sez. U, n. 29432/2024).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l’istanza di correzione e non luogo a provvedere sul ricorso per revocazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile,