Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 351 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 351 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 1760/2024 proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentati dall’avv.to NOME COGNOME EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME e la RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso l’ordinanza n. 32762/2023 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 24/11/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
rilevato che,
con istanza depositata in data 28/12/2023, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto domanda di correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 32762/2023 depositata il 24/11/2023, con cui questa Corte, tra le restanti statuizioni, in parziale accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha disposto la cassazione, per quanto di ragione, della sentenza n. 1942/2019 della Corte d’appello di Milano, depositata il 6/5/2019;
in particolare, secondo gli istanti, la Corte di cassazione avrebbe accolto il primo e il terzo motivo del ricorso senza tuttavia indicare, in motivazione, le ragioni dell’accoglimento del primo motivo, verosimilmente per mera svista, in sede di redazione del testo dell’ordinanza, ‘per la quale alcune pagine possano non essere state inserite’;
considerato che ,
varrà rilevare come il preteso errore denunciato dagli odierni istanti non risulti in alcun modo dal testo dell’ordinanza richiamata, nella quale appaiono esplicitate (senza alcuna interruzione nella numerazione continua delle pagine) tutte le argomentazioni indicate a sostegno dell’accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso, alla cui trattazione risultano dedicate tutte le considerazioni svolte nella parte motiva del provvedimento qui in esame;
conseguentemente, pur quando volesse, in ipotesi, ammettersi l’eventuale omissione di alcuna motivazione in relazione all’accoglimento del primo motivo, il rilievo avanzato dagli odierni istanti finirebbe col risolversi nella contestazione di un vero e proprio
errore di diritto, in tesi consistito nella (asserita) violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., con particolare riguardo alla corretta e completa redazione del provvedimento giudiziario;
al riguardo, è appena è il caso di rilevare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il procedimento per la correzione degli errori materiali è esperibile unicamente allo scopo di ovviare, non già al riscontro di un (eventuale) error iuris , bensì a un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Sez. L, Ordinanza n. 16877 del 11/08/2020, Rv. 658775 -01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 572 del 11/01/2019, Rv. 652132 -01);
sulla base di tali premesse, deve essere dichiarata l’ inammissibilità del ricorso;
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione