Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32930 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32930 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 17745 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
Avvocato COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nella qualità di procuratore costituito di COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) nel ricorso promosso da RAGIONE_SOCIALE iscritto al n. 18206/2017 del Ruolo Generale Ricorsi della Corte di Cassazione
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- per la correzione di errore materiale della sentenza della Corte di Cassazione n. 22786/2022, pubblicata in data 20 luglio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 6 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
rilevato che:
AVV_NOTAIO , quale procuratore costituito di NOME COGNOME nel procedimento promosso da RAGIONE_SOCIALE e iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO del Ruolo Generale Ricorsi della Corte di Cassazione, ha chiesto la correzione di un errore materiale a suo dire sussistente nella sentenza n. 22785
Oggetto:
ISTANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE
Ad. 06/11/2023 C.C.
R.G. n. 17745/2022
Rep.
pubblicata in data 20 luglio 2022, che ha definito tale procedimento con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente COGNOME; secondo l’AVV_NOTAIO istante, la predetta sentenza avrebbe omesso di disporre la distrazione in suo favore delle spese del giudizio di legittimità, nonostante tale distrazione fosse stata da lui regolarmente richiesta ai sensi dell’art. 93 c.p.c.;
è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c.; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio;
considerato che:
l’istanza di correzione di errore materiale, alla luce del suo tenore letterale, è stata iscritta a ruolo dalla Cancelleria, e va qualificata da questo Collegio, come ‘ricorso’, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere notificata alle altre parti ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., che richiama espressamente gli artt. 365 e ss. c.p.c. (mentre un diverso procedimento è previsto per l’ipotesi di correzione di errori materiali disposta d’ufficio, ipotesi che nella specie non ricorre);
in particolare, con riguardo all’istanza di correzione di errore materiale proposta dal difensore della parte, al fine di ottenere l’inserimento della clausola di distrazione delle spese in suo favore, è stato ritenuto che « il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Corte di cassazione per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese può essere proposto dal difensore, fermo restando che, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore ha esercitato il suo ministero, il ricorso (o l’istanza) devono essere notificati ad entrambi, e l’omessa notifica disposta dalla S.C. determina l’inammissibilità del ricorso » (Cass., Sez. 6 – L,
Ordinanza n. 36579 del 14/12/2022, Rv. 666206 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 15346 del 12/07/2011, Rv. 618859 -01);
poiché la parte istante non ha provveduto a notificare il ricorso né alle altre parti, né a quella da lei assistita, con ordinanza interlocutoria in data 27 luglio 2023, è stata disposta la notificazione del ricorso per correzione di errore materiale, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, a tutte le parti del giudizio di cassazione, ivi incluso, personalmente, lo stesso assistito del ricorrente;
l’ordinanza interlocutoria risulta regolarmente comunicata dalla Cancelleria, in data 27 luglio 2023, a mezzo P.E.C., all’AVV_NOTAIO istante;
dagli atti del solo rilevante fascicolo telematico, l’istanza non risulta, peraltro, affatto notificata nel termine assegnato (né alle altre parti, né a quella assistita dall’istante) ;
di conseguenza, il suddetto ricorso (così qualificato l’atto iscritto a ruolo dall’AVV_NOTAIO COGNOME) va dichiarato definitivamente inammissibile, quanto meno per il difetto di notifica alle controparti (cfr.: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26667 del 09/09/2022, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 17565 del 31/05/2022, Rv. 665094 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 27196 del 26/10/2018, Rv. 650928 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6813 del 02/04/2015, Rv. 635086 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17453 del 23/07/2010, Rv. 614392 – 01);
nulla è a dirsi sulle spese del presente procedimento, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 -01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21213 del 17/09/2013, Rv. 627802 -01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14 del 04/01/2016, Rv. 638387 -01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 12184 del 22/06/2020, Rv. 658456 -01), del resto non avendo alcuna delle parti resistenti qui svolto difese;
per questi motivi
la Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-