Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32330 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32330 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2144/2025 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata presso l ‘ indicato indirizzo PEC dell ‘ AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
– intimati – per la correzione di errori materiali nell ‘ ordinanza di questa Corte n. 1151/2025.
Dato atto che le società intimate non hanno svolto difese e vista la memoria illustrativa depositata dalla ricorrente;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.9.2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
R ilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, ai sensi dell ‘ art. 391bis c.p.c., per la correzione degli asseriti errori materiali contenuti nell ‘ ordinanza n. 1151/2025, con la quale questa Corte cassò la sentenza n. 7/2022, depositata il 4.1.2025, de lla Corte d’Appello di L’Aquila e, decidendo nel merito, condannò RAGIONE_SOCIALE « al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, e delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alla spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge »;
rilevato che la ricorrente sostiene che la Corte avrebbe errato: in primo luogo, statuendo esclusivamente sulle spese legali dei gradi di appello e di legittimità, omettendo di statuire sulle spese del giudizio di primo grado; in secondo luogo, liquidando le spese del giudizio di appello in vistosa difformità (per difetto) rispetto ai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (d.m. n. 147/2022); in terzo luogo, liquidando gli esborsi in Euro 200,00, sia per il grado di appello sia per il giudizio di legittimità, non considerando che erano stati corrisposti, a titolo di contributo unificato, rispettivamente Euro 2.556,00, per il giudizio di appello, ed Euro 3.599,00, per il giudizio di legittimità;
ritenuto che l ‘ istanza di correzione di errori materiali è inammissibile, perché:
quanto ai primi due errori addotti, non si prospetta l’esistenza, nell ‘ ordinanza censurata, di «errori materiali», quanto piuttosto -laddove sussistenti -di «errori di giudizio»,
relativi alla definizione dell’ambito del giudizio e alla liquidazione delle spese legali;
infatti la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il procedimento di correzione di errori materiali è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento, qualora palesemente emerga l ‘ incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso (in altri termini, un difetto di corrispondenza tra l ‘ ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica), ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione (Cass. S.u. n. 5165/2004; Cass. n. 17309/2025);
invece, nel caso di specie, la limitazione della condanna alle spese di lite del grado d’appello e del giudizio di cassazione è all’evidenza il frutto coerente dell’intenzione della Corte di delimitare in questi termini l’oggetto dei motivi di ricorso che sono stati accolti, con i quali si era censurata la decisione sulle spese adottata dalla c orte d’ appello in riferimento ai rapporti tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, non recante alcun cenno a quelle del giudizio di primo grado;
inoltre, non è configurabile come errore la liquidazione dei compensi in misura ipoteticamente difforme dai parametri del decreto ministeriale, e di molto inferiore a quanto prima liquidato dal giudice d’appello , perché nulla induce a supporre una palese incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso e, quindi, un difetto di corrispondenza tra l ‘ ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica (né è dato di sapere quale sarebbe dovuta essere l ‘ alternativa corretta rappresentazione dell’indeterminato diverso pensiero che la ricorrente intende attribuire alla Corte);
b) quanto al terzo errore denunciato, relativo alla mancata condanna al rimborso del costo sostenuto per il pagamento dei
contributi unificati al momento dell’iscrizione a ruolo dell’appello e del ricorso per cassazione, in realtà non vi è nulla da correggere;
infatti, come già altre volte statuito da questa Corte, il provvedimento recante condanna alla rifusione delle spese giudiziali deve ritenersi automaticamente esteso agli oneri tributari relativi all ‘ iscrizione a ruolo, seppure non indicati esplicitamente (Cass. n. 18529/2019);
pertanto, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell ‘ ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento (Cass. n. 2691/2016);
di conseguenza, la statuizione sulla condanna alle spese deve essere intesa non già nel senso che la decisione contenga un errore materiale nella determinazione degli esborsi sostenuti dalla parte vittoriosa, bensì nel senso che abbia inteso liquidare a favore della parte vittoriosa la somma espressamente indicata in aggiunta a quella rappresentata dalla misura del contributo unificato (Cass. n. 18828/2015);
la natura stessa del contributo unificato e le modalità del suo versamento in correlazione con l ‘ iscrizione a ruolo e della sua definitiva determinazione con poteri riconosciuti all ‘ ufficio di cancelleria, consentono di intendere la decisione che pure formalmente non abbia condannato al pagamento in favore della parte vittoriosa come decisione senz ‘ altro giustificativa, anche sotto il profilo dell ‘ efficacia di titolo esecutivo, di quella
condanna, come se si trattasse di una condanna implicita (Cass. n. 18529/2019); il contributo unificato per atti giudiziari, di cui all ‘ art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce, infatti, una obbligazione ex lege di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è neppure tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare; pertanto, il beneficiario della condanna alle spese di lite ben può azionare quest ‘ ultima quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme da lui documentate o documentabili come in concreto sborsate per adempiere quell ‘ obbligazione ex lege , in relazione al processo cui si riferisce la complessiva condanna alle spese in danno di controparte (Cass. n. 23830/2015);
ritenuto, infine, che non si dà luogo a decisione sulle spese del presente procedimento, di natura non contenziosa, e in mancanza di difese svolte dalle parti intimate.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Presidente NOME COGNOME