Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17368 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17368 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/06/2025
SEZIONE TERZA CIVILE
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
dott. NOME COGNOME
Presidente
CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ad. 24/04/2025 C.C.
dott. NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 4183/2024
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 4183 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da
COGNOME Bruno (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE e NOME COGNOMEC.F.: TARGA_VEICOLO
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-intimato- per la correzione di errore materiale contenuto nella ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 3561/2024, pubblicata in data 7 febbraio 2024;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
con ordinanza n. 3561, pubblicata in data 7 febbraio 2024, questa Corte ha accolto il primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 103/2022 della Corte d’ appello di Trento -Sezione distaccata di Bolzano, depositata il 18 giugno 2022, assorbiti gli altri motivi, ed ha, di conseguenza, cassato la
decisione impugnata, rinviando « alla Corte di appello di Trento perché, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità »;
il ricorrente chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, nella parte in cui questa Corte , nell’intestazione, ha indicato la decisione impugnata come emessa dalla Corte d’appello di Trento e, nel dispositivo, ha disposto il rinvio alla medesima Corte d’appello di Trento, senza specificare, in entrambi i casi, che si trattava della Sezione distaccata di Bolzano della predetta C orte d’appello .
Considerato che:
l’istanza di correzione di errore materiale proposta da NOME COGNOME non risulta notificata alla controparte;
l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso proposto ai sensi dell’ art. 391 bis , comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché però (a differenza di quanto risulta essere avvenuto nel caso di specie), sia stato instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo, prevalendo l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 4353 del 13/02/2023, Rv. 667013 -01);
nel caso di specie, al contrario, la parte che ha depositato l’istanza di cui all’art. 391 bis c.p.c. non ha provveduto ad instaurare regolarmente il contraddittorio e alla suddetta istanza non ha neanche fatto seguito l’iscrizione a ruolo d’ufficio e la conseguente conversione della stessa nel procedimento officioso di correzione previsto dalla medesima disposizione, con la notifica alle parti originarie, a cura della cancelleria;
l’istanza di correzione deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un ‘ tertium genus ‘ di procedimento rispetto a quelli previsti dall ‘ art. 391
bis c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17565 del 31/05/2022, Rv. 665094 -01);
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, sia perché la parte intimata non ha svolto attività difensiva, sia, comunque, in considerazione della natura meramente amministrativa del procedimento stesso (cfr., da ultimo: Cass., Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744 -01; in precedenza, nel medesimo senso: Cass., sez. un., ord. 27/06/2002 n. 9438; Cass., ord. 4/05/2009 n. 10203; Cass., ord. 17/09/2013 n. 21213) , che esclude altresì l’applicabilità dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile l’istanza.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-