Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26862 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26862 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16937/2024 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica legale
-controricorrenti-
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 19117/2020 depositata il 15/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la correzione di un errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 19117 del 2020, allegando che:
nel provvedimento in parola era stata pronunciata condanna della deducente, allora parte ricorrente, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
nel dispositivo, in particolare, le spese in parola erano state liquidate nella misura di 6.000,00 euro per compensi e 200,00 euro per esborsi, ‘per ciascuno’ dei suddetti controricorrenti che, però, erano difesi dai medesimi avvocati;
nella motivazione, peraltro, era stato indicato NOME COGNOME quale parte ricorrente, soggetto estraneo al giudizio;
il provvedimento doveva quindi essere emendato dagli errori materiali rilevanti, espungendo la dicitura ‘per ciascuno’ e la liquidazione di esborsi non sostenuti dalla difesa resistente;
hanno resistito con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
le parti hanno depositato memoria.
Rilevato che
il ricorso dev’essere accolto per quanto di ragione;
preliminarmente deve osservarsi che il suddetto ricorso è stato ritualmente notificato agli unici contraddittori interessati, così superandosi i rilievi d’invalid ità delle notifiche formulati in memoria
dalla difesa resistente, smentiti, peraltro con ulteriore memoria da parte ricorrente;
quanto al merito della domanda di correzione, deve osservarsi che non è stato mai revocato in dubbio che, qualora più soggetti siano assistiti da un unico difensore, il compenso è unico, salvo aumenti neppure venuti in rilievo ma non duplicazioni o attribuzioni di maggiori multipli;
risulta pertanto evidente che la dicitura ‘per ciascuno’, presente nel dispositivo dell’ordinanza in questione, costituisce frutto di una mera svista, così emendabile, come confermato dal fatto che nulla si dice sul punto in motivazione nella quale, per converso, si fa cumulativo riferimento, al riguardo, ai controricorrenti (pag. 12);
il ricorso va invece disatteso quanto alla pretesa di elisione della liquidazione forfettaria dei 200,00 euro per esborsi, rispetto alla quale deve trarsi opposta conclusione, trattandosi di un contenuto sostanziale della decisione, come tale in alcun modo sussumibile nei diversi termini di cui sopra;
non deve disporsi sulle spese attesa la natura meramente amministrativa del presente procedimento (Cass., Sez. Un., 14/11/2024, n. 29432).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 19117 del 2020 di questa Corte mediante l’espunzione delle parole ‘per ciascuno’.
Così deciso in Roma, il 4/7/2025
Il Presidente NOME COGNOME