Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34981 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34981 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2025
R.G.N. 12100/25
C.C. 9/12/2025
Correzione errore materiale
ORDINANZA
sul ricorso per correzione di errore materiale (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo amministratore pro -tempore ;
-intimati – avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 8995/2025, pubblicata il 4 aprile 2025;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con ricorso depositato il 10 giugno 2025, la RAGIONE_SOCIALE, quale controricorrente nel giudizio a cui si riferisce la richiesta inoltrata, ha segnalato l’errore di fatto relativo all ‘ordinanza di questa Corte Sez. 2, Ordinanza n. 8995 del 4 aprile 2025, per l’impropria indicazione, sia nella parte motiva, a pag. 7, punto 3, sia nel dispositivo, a pag. 8, della denominazione della società controricorrente quale ‘RAGIONE_SOCIALE, anziché della denominazione corretta ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
All’istanza è stato allegato il deposito della copia autentica dell’ordinanza di cui è stata sollecitata l’emenda.
CONSIDERATO CHE
Si evidenzia che non è stato presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un’istanza sollecitatoria del potere della Corte di emendare, anche d’ufficio, gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all’art. 391 -bis , primo comma, c.p.c., secondo cui la correzione del provvedimento della Corte di cassazione può essere chiesta e può essere anche rilevata d’ufficio dalla Corte in qualsiasi tempo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1478 del 21/01/2025; Sez. U, Ordinanza n. 4353 del 13/02/2023; Sez. 1, Sentenza n. 17565 del 31/05/2022; Sez. 62, Ordinanza n. 30651 del 25/11/2019).
All’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380 -bis c.p.c., svolgendosi, invece, il
procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380 -bis .1. c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. c.p.c.
Ebbene, il segnalato errore effettivamente sussiste, poiché -per l’appunto erroneamente -la società controricorrente ‘RAGIONE_SOCIALE è stata indicata come ‘RAGIONE_SOCIALE, nella parte motiva, a pag. 7, punto 3, e nel dispositivo, a pag. 8.
A tale svista va posto rimedio proprio con lo strumento correttivo, procedendosi, pertanto, alla correzione nei sensi invocati dalla società RAGIONE_SOCIALE
Non vi è luogo a provvedere sulla regolamentazione delle spese de procedimento. Infatti, premesso che nel caso in esame l’emenda è avvenuta d’ufficio in conseguenza della mera sollecitazione della parte interessata, in ogni caso, nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 8995/2025, pubblicata il 4 aprile 2025, nel senso che, nella motivazione, a pag. 7, punto 3, e nel dispositivo, a pag. 8, la denominazione societaria ‘RAGIONE_SOCIALE deve intendersi sostituita dalla denominazione societaria corretta ‘RAGIONE_SOCIALE
Manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale del provvedimento corretto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 9 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME