Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1125 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1125 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8017/2022 R.G. proposto da:
NOME e NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE per procura in calce al controricorso del 3.10.2016,
-ricorrenti-
nonché da
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del socio accomandatario COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE per procura su foglio separato,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME
-intimato- avverso l’ ORDINANZA della CORTE DI CASSAZIONE n. 36478/2021 depositata il 24.11.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 17.6/24.11.2021 n.36478/2021 ha rigettato il ricorso proposto da COGNOME NOME nei confronti dei controricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (patrocinati dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME) e della controricorrente RAGIONE_SOCIALE (patrocinata dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME), condannando il soccombente COGNOME Giuseppe al pagamento in favore di ciascuna delle parti controricorrenti della somma di € 2.800,00 per compensi e di € 200,00 per spese; rilevato che la RAGIONE_SOCIALE con l’avvocato NOME COGNOME da un lato, e COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME dall’altro lato, hanno chiesto la correzione dell’errore materiale della summenzionata ordinanza della Suprema Corte, che ha definito il procedimento n. 20770/2021 RG , nella parte in cui non ha disposto la distrazione in favore degli avvocati NOME
COGNOME e NOME COGNOME dichiaratisi antistatari delle spese del giudizio di legittimità liquidate in favore dei rispettivi assistiti, e nella parte in cui non avrebbe disposto la liquidazione anche delle spese di lite con riferimento al procedimento di inibitoria svoltosi ex art. 373 c.p.c. davanti alla Corte d’Appello di Venezia, richieste formulate dai suddetti difensori in quel procedimento con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., in prossimità dell’adunanza camerale del 17.6.2021;
considerato che, a seguito dell’ordinanza interlocutoria del 25.11.2022, i ricorrenti hanno provveduto ad integrare il contraddittorio il 20.7.2023 a Falchi Giuseppe, rispettando il termine concesso per l’incombente di sessanta giorni dalla comunicazione di quell’ordinanza, per cui la causa, rinviata a nuovo ruolo, é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 9.1.2024;
rilevato che la richiesta di distrazione delle spese processuali liquidate avanzata dall’avvocato NOME COGNOME che patrocinava la controricorrente RAGIONE_SOCIALE ed avanzata dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che patrocinavano i controricorrenti COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME nel procedimento n. 20770/2021 RG della Corte di Cassazione, merita accoglimento, in quanto la distrazione delle spese, chiesta dagli antistatari nelle memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. e quindi tempestivamente, era un atto dovuto, che non presupponeva alcuna valutazione discrezionale da parte della Suprema Corte;
rilevato, infatti, che secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il rimedio esperibile avverso il provvedimento che, nel condannare una parte al pagamento delle spese processuali, abbia omesso di disporne la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dev’essere individuato, in assenza di un’esplicita disposizione di legge, nel procedimento di
correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391 -bis c.p.c. (Cass. ord. 23.12.2022 n. 37666; Cass. ord. 29.12.2021 n.41931; Cass. ord. 21.12.2021 n. 41093; Cass. ord. 28.9.2021 n.26253);
considerato, infatti, che le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16037 del 7.7.2010, occupandosi dell’istanza di distrazione delle spese di lite, hanno posto l’accento sull’esigenza di salvaguardare l’effettività del principio di garanzia della durata ragionevole del processo (come previsto dalla Cost. art. 111, comma 2), che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. un. n. 26373/2008) impone al giudice (anche nell’interpretazione dei rimedi processuali) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, traducendosi, per converso, in un inutile dispendio di attività processuali non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, né da effettive garanzie di difesa;
rilevato che le sezioni unite hanno quindi aderito ad un ampliamento della procedura di correzione dell’errore materiale, in particolare quanto all’omissione, facendo leva soprattutto sul carattere “necessitato” dell’elemento mancante e da inserire, ammettendo la correzione integrativa dell’atto anche per le statuizioni che, pur non risultando con certezza volute dal giudice, dovevano essere da lui emesse, senza margine di discrezionalità, in forza di un obbligo normativo, ed estendendola quindi a qualsiasi errore, anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale;
rilevato che non può invece trovare accoglimento la richiesta di correzione per la mancata liquidazione dei compensi e delle spese relativi al procedimento di inibitoria svoltosi ex art. 373 c.p.c.
davanti alla Corte d’Appello di Venezia (vedi sulla competenza per la liquidazione della Suprema Corte Cass. n.24966/2018), in quanto non è stata dimostrato che l’ordinanza della quale si è chiesta la correzione, nella liquidazione effettuata delle spese processuali, non abbia tenuto conto anche dell’attività difensiva svolta per l’attività difensiva della fase inibitoria davanti alla Corte d’Appello, che non richiedeva un’autonoma valutazione; considerato che nulla va disposto per le spese di questo procedimento per assenza di contrasto tra le parti sulla richiesta di correzione
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dispone la correzione dell’ordinanza n. 36478/2021 del 17.6/24.11.2021 della Corte di Cassazione nel senso che dove nel dispositivo é scritto ‘ e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida per ognuna delle due parti controricorrenti in euro 2800 più 200 per esborsi ‘ debba leggersi ed intendersi ‘ e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna delle due parti controricorrenti in € 2.800,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, ed € 200,00 per esborsi, con distrazione per le spese della RAGIONE_SOCIALE in favore dell’avvocato NOME COGNOME e per le spese di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME. Visto l’art. 288 comma 2° c.p.c. manda alla cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento sull’originale dell’ordinanza corretta.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.1.2024
Il Presidente NOME COGNOME