Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18042 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18042 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
Oggetto:
Correzione
errore materiale
ORDINANZA PER LA CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso iscritto al n. 5567/2019 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
-istante –
contro
IMPRESA RAGIONE_SOCIALE. COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché COGNOME e COGNOME, personalmente e in qualità di eredi di COGNOME, rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-resistenti –
Per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 11348/2024 pubblicata il 29 aprile 2024, che ha definito il ricorso n. 5567/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con l’ordinanza n. 11348/2024 pubblicata in data 29 aprile 2024, questa Corte dichiarava inammissibile la domanda di revocazione dell’ordinanza n. 17806/2018, depositata il 6 luglio 2018.
Con apposita istanza l ‘avvocato NOME COGNOME quale difensore di NOME COGNOME, sollecita la correzione degli errori materiali contenuti nella detta decisione, precisamente: a) a pagina 1 il cognome dei ricorrenti è indicato in COGNOME in luogo di COGNOME, così come nella denominazione della società ricorrente il cognome di NOME COGNOME è indicato in COGNOME; il nome della ricorrente NOME COGNOME è indicato in NOME COGNOME; b) a pagina 2 i detti errori sono ripetuti dopo ‘rilevato che’ .
3 . Per la trattazione dell’istanza è stata fissata la camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il decreto di fissazione risulta comunicato a tutte le parti.
L’Agenzia non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 . La novellata previsione di cui all’art. 391 -bis, primo comma, cod. proc. civ., prevede che la correzione del provvedimento della Corte di cassazione può essere chiesta e può essere anche rilevata d’ufficio dalla Corte in qualsiasi tempo.
Il Collegio osserva che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte « l’ inesatta indicazione del nome di una parte nell’epigrafe della sentenza rientra nella nozione di errore materiale emendabile ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ. tutte le volte in cui tale inesattezza non implichi un’incertezza sulla sua identificazione sostanziale e sulle conseguenti posizioni processuali» (Cass. 08/08/2003, n. 11972; conf., con riferimento all’erronea indicazione del cognome di una delle parti, Cass. 24/03/2005, n. 6399).
Nella specie, trattandosi di errore (caduto su una sola lettera) del cognome dei ricorrenti, del nome di uno di essi e della
denominazione della società ricorrente, s i può quindi senz’altro provvedere con ordinanza nel senso chiesto in ricorso.
Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (v. Cass. Sez. U. 14/11/2024, n. 29432).
PQM
Dispone che nell ‘ordinanza di questa Corte n. 11348/2024 pubblicata in data 29 aprile 2024, alla pagina 1, nel l’intestazione , ove è indicata la parte ricorrente , ed alla pagina 2, dopo ‘rilevato che’ :
in luogo di RAGIONE_SOCIALE, deve intendersi e leggersi RAGIONE_SOCIALE «RAGIONE_SOCIALE;
in luogo di NOME, deve intendersi e leggersi «Salciccia NOME»;
in luogo di Salsiccia, come cognome delle parti NOME, NOME e NOME COGNOME, deve leggersi ed intendersi «Salciccia».
Manda alla cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza sull’originale della ordinanza n. 11348/2024.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025