Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34068 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34068 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. 9584/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata in data 9/4/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
NOME COGNOME COGNOME proposto ricorso per correzione di errore materiale avente ad oggetto l’ordinanza n. 9584/2024 della Corte Suprema di cassazione depositata in data 9/4/2024, con cui questa Corte, nel riportare, nell’intestazione dell’ordinanza, l’ide ntità del provvedimento giudiziale impugnato, ha erroneamente indicato la sentenza n. 472/2021 della Corte d’Appello di Roma invece della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 472/2021 pubblicata il 24 marzo 2021;
il Comune di Torrevecchia Teatina non ha svolto difese in questa sede;
considerato che ,
occorre provvedere all’ integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di cassazione del cui provvedimento conclusivo si chiede in questa sede la correzione (cfr. Sez. U., ordinanza n. 4353 del 13/2/2023, Rv. 667013 – 01);
varrà al riguardo segnalare come, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte abbiano stabilito che in tema di correzione degli errori materiali, l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391bis , co. 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo, prevalendo l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (Cass. Sez. U., 4353/2023, che ha corretto l’omessa statuizione relativa alla distrazione delle spese anche se il difensore aveva rinunciato all’istanza di correzione);
in particolare, le Sezioni Unite citate hanno ricordato che, in forza della modifica apportata all’art. 391bis , co. 1, c.p.c. dall’art. 1bis , comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016, la correzione di errore materiale può essere non solo domandata dalla parte, ma anche rilevata d’ufficio dalla Corte, ma hanno ribadito che resta ferma la necessità, in entrambi i casi, dell’instaurazione del contraddittorio con la controparte (conf. Cass. 17565/2022, nel senso che, in caso di iniziativa della parte interessata, è onere della stessa provvedere alla notifica del ricorso alle altre parti dell’originario giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso, mentre, in caso di impulso officioso, l’instaurazione del contraddittorio è a cura della cancelleria della Corte);
ad avviso del Collegio, l’onere di provvedere all’integrazione del contraddittorio deve essere imposto alla parte interessata (cfr. Cass. 25873/24 e Cass. 27340/24);
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo, disponendo la notificazione del ricorso, a cura del ricorrente, a tutte le parti del giudizio di cassazione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 12 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME