Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7990 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7990 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
ORDINANZA
Sul l’istanza di correzione dell’errore materiale iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da ll’AVV_NOTAIO, quale difensore di COGNOME NOME, dell’ordinanza della C ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 23149/2023 depositata il 31/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
rilevato che l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 23149/2023 pubblicata il 31.7.2023 nella parte in cui, in dispositivo, non ha disposto la distrazione in suo favore, quale difensore dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di
cassazione liquidate in favore del suo assistito COGNOME NOME, controricorrente nel giudizio di legittimità;
considerato che questa Corte ha affermato che l’omessa adozione del provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391 -bis c.p.c. (Sezioni Unite n. 16037 del 2010);
considerato che l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata correttamente avanzata nel controricorso;
ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 12, le parole ‘con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME‘ ; v isto l’art. 391 -bis c.p.c.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
Dispone che l’ordinanza n. 23149/2023 pubblicata il 31.7.2023 venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 12, le parole ‘con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME‘;
dispone che la presente ordinanza siano annota, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda