Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1478 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1478 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/01/2025
R.G.N. 22202/19
C.C. 9/01/2025
Correzione errore materiale – Omissione – Distrazione spese
ORDINANZA
sull’istanza relativa al procedimento (iscritto al N.R.G. 22202/2019) proposto da:
Fallimento dell’Associazione RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del suo curatore pro -tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale condizionato;
-controricorrente –
avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 16705/2024, pubblicata il 17 giugno 2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con istanza depositata il 24 settembre 2024, la controricorrente (e ricorrente incidentale condizionata) ha segnalato l’omissione della decisione di questa Corte Sez. 2, Ordinanza n. 16705 del 17 giugno 2024, per la mancata previsione della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari, che ne avevano avanzato pronta richiesta ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
All’istanza è stato allegato il deposito della copia autentica dell’ordinanza di cui è stata sollecitata l’emenda nonché della memoria illustrativa ex art. 380bis .1. c.p.c. depositata già a suo tempo il 10 maggio 2024, in cui è stata chiesta la distrazione.
Alla proposizione di tale istanza ha fatto seguito l’iscrizione a ruolo d’ufficio.
CONSIDERATO CHE
Si evidenzia che non è stato presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un’istanza sollecitatoria del potere della Corte di emendare, anche d’ufficio, gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all’art. 391 -bis , primo comma, c.p.c., secondo cui la correzione del provvedimento della Corte di cassazione può essere chiesta e può essere anche rilevata d’ufficio dalla Corte in qualsiasi tempo.
Per effetto dell’iscrizione a ruolo d’ufficio, la predetta istanza si è convertita nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 4353 del 13/02/2023; Sez. 1, Sentenza n. 17565 del 31/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 30651 del 25/11/2019).
All’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380 -bis c.p.c., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380 -bis .1. c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. c.p.c.
Senonché l’omissione relativa alla distrazione effettivamente sussiste, poiché i difensori della controricorrente e ricorrente incidentale condizionata avevano specificamente chiesto che le spese del procedimento di legittimità fossero distratte in loro favore nella memoria ex art. 380bis .1. c.p.c., depositata il 10 maggio 2024 (procedimento trattato nell’adunanza camerale del 22 maggio 2024 e definito con l’ordinanza di cui in epigrafe).
A tale omissione va posto rimedio proprio con lo strumento correttivo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13923 del 22/05/2023; Sez. U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3566 del 24/02/2016; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010).
Non vi è luogo a provvedere sulla regolamentazione delle spese di lite.
Infatti, premesso che nel caso in esame l’emenda è avvenuta d’ufficio in conseguenza della mera sollecitazione della parte interessata, in ogni caso, nel procedimento di correzione
degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 16705/2024, pubblicata il 17 giugno 2024, nel senso che nel dispositivo, dopo le parole ‘agli accessori di legge’, siano aggiunte e debbano intendersi le parole ‘con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari’.
Manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale del provvedimento corretto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda