Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25873 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25873 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18466-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé medesimo e quale già difensore della società RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, RAGIONE_SOCIALE;
intimate –
Avverso l’ordinanza n. 19944/2023 di questa Corte Suprema di Cassazione, depositata il 12/07/2023;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 05/06/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
rilevato:
-che l’AVV_NOTAIO, già difensore della società RAGIONE_SOCIALE, controricorrente nel giudizio di legittimità
Oggetto
INDEBITO ARRICCHIMENTO
Correzione errore materiale
R.G.N. 18466/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/06/2024
Adunanza camerale
definito da questa Corte con l’ordinanza n. 19944/23, ha presentato istanza per correzione d ell’ errore materiale che inficerebbe tale ordinanza;
-che l’AVV_NOTAIO assume, infatti, che essa -nel rigettare il ricorso esperito dalla società RAGIONE_SOCIALE, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e della società RAGIONE_SOCIALE liquidazione, per la cassazione della sentenza n. 233/2020 , del 25 maggio 2020, della Corte d’appello di Perugia -condannava l’allora ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla società RAGIONE_SOCIALE, ancorché esso COGNOME si fosse dichiarato antistatario;
-che per l’emenda di tale errore ha proposto ricorso il AVV_NOTAIO;
che il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
considerato:
che l’istanza di correzione di errore materiale, alla luce del suo tenore letterale, è stata iscritta a ruolo dalla Cancelleria, e va pertanto qualificata da questo Collegio, come ‘ricorso’, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere notificata alle altre parti del giudizio di legittimità, definito dall’ordinanza di questa Corte n. 19944/23, e ciò ai sensi dell’art. 391 -bis cod. proc. civ., disposizione che richiama espressamente gli artt. 365 e ss. cod. proc. civ. (mentre un diverso procedimento è previsto per la correzione di errori materiali disposta d’ufficio, ipotesi che n ella specie non ricorre);
che, in particolare, con riguardo all’istanza di correzione di errore materiale proposta dal difensore della parte, al fine di ottenere l’inserimento nel dispositivo della decisione della clausola di distrazione delle spese in suo favore, omessa per mero errore materiale, è stato chiarito che ‘ il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Corte di cassazione per omessa
pronuncia sulla distrazione delle spese può essere proposto dal difensore, fermo restando che, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore ha esercitato il suo ministero, il ricorso (o l’istanza) devono essere notificati ad entrambi, e l’omessa notifica disposta dalla S.C. determina l’inammissibilità del ricorso’ (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. interl. 27 luglio 2023, n. 22948; in senso analogo Cass. Sez. 6-Lav., ord. 14 dicembre 2022, n. 36579, Rv. 666206-01; Cass. Sez. 3, ord. 12 luglio 2011, n. 15346, Rv. 618859-01);
– che, di conseguenza, del suddetto ricorso per correzione di errore materiale (così qualificato l’atto iscritto a ruolo dall’ AVV_NOTAIO) va disposta la notificazione, a cura del ricorrente, nei confronti di tutte le parti del giudizio di cassazione, ivi inclusa, personalmente, la sua stessa assistita, società RAGIONE_SOCIALE; ed impregiudicato l’onere di tempestivo deposito della prova dell’ottemperanza al presente ordine;
P. Q. M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo la trattazione del presente ricorso per correzione di errore materiale, disponendo la rinnovazione della notificazione dello stesso, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, a tutte le parti del giudizio di cassazione, ivi inclusa, personalmente, la stessa assistita del ricorrente.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della