Correzione Errore Materiale: Perché la Cassazione Ferma una Procedura Duplicata
Nel complesso mondo della giustizia, l’efficienza e l’economia processuale sono principi cardine. Un caso recente affrontato dalla Corte di Cassazione offre un esempio lampante di come il sistema eviti inutili duplicazioni. L’ordinanza in esame riguarda una procedura di correzione errore materiale che è stata interrotta perché… era già stata effettuata. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e quali insegnamenti possiamo trarne.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da una precedente ordinanza della Corte di Cassazione che conteneva due errori materiali: un errore di battitura nel nome di una delle parti e, soprattutto, l’omissione della cosiddetta ‘distrazione delle spese’ in favore del legale della stessa parte. Quest’ultima è una formula che consente all’avvocato di ricevere direttamente dalla parte soccombente il pagamento delle spese legali.
In seguito a una segnalazione, la stessa Corte aveva avviato d’ufficio (cioè di propria iniziativa) una procedura per correggere questi specifici errori.
Tuttavia, durante le verifiche preliminari, è emersa una circostanza decisiva: la parte interessata, per conto proprio, aveva già presentato un ricorso per la correzione degli stessi identici errori. Tale ricorso era già stato accolto con una precedente ordinanza, che aveva sistemato sia il nome sia la questione della distrazione delle spese.
Di conseguenza, la Corte si è trovata a gestire una procedura di correzione per un errore che, di fatto, non esisteva più.
La Procedura di Correzione Errore Materiale
Prima di analizzare la decisione, è utile chiarire cosa sia una correzione errore materiale. Non si tratta di un modo per modificare il contenuto di una sentenza o il suo significato giuridico. È, invece, uno strumento rapido previsto dal codice di procedura civile per emendare sviste, errori di calcolo o imprecisioni che non alterano il pensiero del giudice.
Questo procedimento serve a garantire che il provvedimento scritto rispecchi fedelmente la volontà del decidendo, senza costringere le parti a intraprendere lunghi e costosi percorsi di impugnazione per semplici refusi.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ‘non luogo a provvedere’. La motivazione è tanto semplice quanto logica: il presupposto per la procedura di correzione d’ufficio era venuto meno. Dal momento che un’altra ordinanza aveva già corretto gli errori segnalati, non c’era più alcun errore da correggere.
In termini giuridici, è venuto a mancare l’oggetto stesso del procedimento. Proseguire avrebbe significato duplicare un’attività giurisdizionale già compiuta, con un inutile dispendio di tempo e risorse. La decisione si fonda sul principio di economia processuale, che impone di evitare atti giudiziari superflui o ridondanti. L’ordinanza sottolinea che, una volta che la parte interessata ha ottenuto la correzione tramite un proprio ricorso, la necessità di un intervento d’ufficio da parte della Corte cessa di esistere.
Conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, offre un’importante lezione sull’efficienza del sistema giudiziario. Ribadisce che non è possibile attivare più procedimenti per risolvere lo stesso problema. Una volta che l’errore è stato emendato, qualsiasi ulteriore istanza o procedura sulla medesima questione diventa inammissibile per carenza di interesse e di oggetto. Il caso dimostra l’importanza delle verifiche preliminari da parte delle cancellerie e dei giudici per evitare la sovrapposizione di attività, garantendo che le risorse della giustizia siano impiegate dove sono realmente necessarie.
Cos’è un errore materiale in un provvedimento giudiziario?
È una svista, un errore di calcolo o un’inesatta indicazione (ad esempio, un nome errato) che non influenza il contenuto logico-giuridico della decisione, ma ne inficia la precisione formale.
Perché la Corte ha dichiarato ‘non luogo a provvedere’?
La Corte ha dichiarato ‘non luogo a provvedere’ perché la correzione degli errori materiali era già stata effettuata con una precedente ordinanza, emessa su ricorso della parte interessata. Pertanto, il presupposto per un nuovo intervento correttivo era venuto meno.
Si può chiedere la correzione dello stesso errore più volte?
No. Come dimostra questa ordinanza, una volta che un errore materiale è stato corretto, non è possibile avviare una nuova procedura per lo stesso fine. Qualsiasi tentativo successivo sarebbe dichiarato inammissibile per mancanza di oggetto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 3779 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3779 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/02/2023
ORDINANZA
nel procedimento iscritto d’ufficio al RGN NUMERO_DOCUMENTO, relativo al ricorso 3449/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA n. 975/2021 depositata il 20/01/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
-con ordinanza interlocutoria n. 25075 del 2022, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta, questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo mandando alla cancelleria di acquisire copia autentica dell’ordinanza di questa Corte n.
975/2021 (resa sul ricorso n. 3449/2016 tra le parti indicate in epigrafe) -come eventualmente corretta dall’ordinanza n. 21378/2021 -e di darne comunicazione alle parti interessate, le quali non hanno fatto pervenire alcuna osservazione.
Considerato che:
-si tratta di procedura di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 975/2021, iscritta d’ufficio , sia pure a seguito del ‘ricorso’ proposto dall’AVV_NOTAIO per COGNOME NOME , avente ad oggetto l’ omessa distrazione delle spese in favore dello stesso legale e l’erronea indicazione, sempre nel dispositivo, del nome della sua assistita ( ‘ COGNOME NOME ‘ in luogo di ‘COGNOME NOME‘ );
-dalle verifiche di rito è emerso che l’ordinanza n. 975/2021 è stata già oggetto di correzione, su ricorso di NOME COGNOME iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO, con ordinanza di correzione di errore materiale n. 21378 del 26 luglio 2021, adottata da questa sezione Sesta-1 (pres. COGNOME, rel. AVV_NOTAIO), non solo con riguardo al numero del ricorso erroneamente indicato nell’intestazione, ma anche, per quanto qui rileva, con riguardo all’ errore di omessa distrazione delle sp ese in favore dell’AVV_NOTAIO nel dispositivo, nel quale è stato indicato correttamente anche il nome di ‘COGNOME NOMENOME , in luogo d ell’originario ‘COGNOME NOMENOME;
-risulta dunque venuto meno il presupposto della correzione d’ufficio dei predetti errori materiali, cui si è già provveduto su ricorso della parte interessata.
P.Q.M.
La Corte dichiara non luogo a provvedere. Così deciso in Roma, il 06/12/2022.