Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21493 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21493 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE
su istanza iscritta al n. 1448/2024 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME di correzione di errore materiale dell ‘ ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 30228/2023 depositata il 31/10/2023 del 31/10/2023 resa nel giudizio r.g. n.12170/2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
Con l’ istanza sopra indicata NOME COGNOME e NOME COGNOME per il tramite del difensore hanno chiesto al Presidente di questa Sezione «di voler disporre la correzione materiale della ordinanza resa da questa Corte nel giudizio R.G. n. 12170/2020 e pubblicata in data 31/10/2023, nella parte in cui viene indicato il
cognome dell’intimato erroneamente in “COGNOME” invece che in quello corretto di “COGNOME COGNOME ‘.
Infatti, sebbene la ripetizione del cognome sia stata omessa dalle istanti nel ricorso per Cassazione, l’intimato, univocamente individuato in tutti i suoi dati anagrafici, si è puntualmente costituito nel giudizio di appello indicando il doppio cognome tanto nella comparsa di costituzione e risposta quanto nella comparsa conclusionale, circostanza questa che ha reso necessaria la correzione anche della sentenza di appello.
RITENUTO CHE
L’istanza offre l’occasione per l’esercizio del potere officioso di correzione degli errori materiali. Infatti, come rilevato dalla parte istante effettivamente risulta che nell’ordinanza di questa Corte n. 12170/2020 pubblicata in data 31/10/2023 il nominativo della parte intimata è erroneamente indicato in ‘ COGNOME ‘ e non ‘ COGNOME COGNOME ‘.
L ‘istanza , quindi, va accolta e l’ordinanza n. 30228 del 2023 pubblicata in data 31 ottobre 2023 deve essere corretta mediante la sostituzione in tutte le parti del provvedimento della parola ‘COGNOME‘ con le parole ‘COGNOME‘ corrispondenti all’effettivo cognome di NOME COGNOME, parte intimata nel giudizio.
Per la peculiare sua natura, non è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento ( ex multis , Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002);
P. Q. M.
la Corte dispone che l’ordinanza n.30228 del 2023 pubblicata in data 31 ottobre 2023 sia corretta mediante la sostituzione in
tutte le parti del provvedimento della parola ‘ COGNOME ‘ con le parole ‘ COGNOME ‘ corrispondenti all’effettivo cognome di NOME COGNOME, parte intimata nel giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda