Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26555 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26555 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2025
ORDINANZA
nel procedimento tra le parti :
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende
-già
ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-già
resistente
–
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME -già resistente-
relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 22604/2023 pubblicata in data 26.07.2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
-con ordinanza numero 22604/2023 pubblicata in data 26.07.2023 questa Corte disponeva: «… dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore solidale dei controricorrenti, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accesoti di legge… »
nel corpo della ordinanza stessa e, precisamente, a pag. 1), la Corte ha fatto riferimento ad un unico ricorrente, identificandolo nella società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; parimenti nel dispositivo, a pag.5, ha condannato unicamente la ‘ricorrente’ al pagamento delle spese di lite;
tuttavia, il ricorso era stato proposto sia dalla società RAGIONE_SOCIALE che dal socio accomandatario sig. COGNOME NOME, così come rilevabile dalla lettura del ricorso stesso, dal controricorso, dalla sentenza impugnata; sicché COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME hanno chiesto disporre la correzione materiale della predetta ordinanza aggiungendo, sia alla pag. 1) che in dispositivo ( pag.5) il nominativo del sig. COGNOME NOME, ricorrente, a quello della RAGIONE_SOCIALE, altra ricorrente;
-la causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’30.10.2025 per la quale non sono state depositate memorie da controparti;
considerato
che può accedersi alla richiesta, poiché l’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti ne comporta la nullità se rivela l’irregolarità del contraddittorio o genera incertezza circa i
soggetti ai quali si riferisce la decisione, e mero errore materiale, se dal contesto della decisione e dagli atti processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o, comunque, compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti (v. Cass 16195/19).
In conclusione:
-l’istanza va accolta nel senso che nell’ordinanza n. 22604/2023 pubblicata in data 26.07.2023, a) ove a pag. 1) è scritto:
«… sul ricorso iscritto al n. 28739/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore…»,
deve leggersi:
« …. sul ricorso iscritto al n. 28739/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona del liquidatore e COGNOME NOME …»; b) ove a pag. 5 è scritto:
«… dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore solidale dei controricorrenti, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accesoti di legge… »
deve leggersi:
«… dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore solidale dei controricorrenti, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accesoti di legge… ».
non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n. 12184 del 2020).
dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n. 22604/2023 pubblicata in data 26.07.2023,
ove a pag. 1) è scritto: sul ricorso iscritto al n. 28739/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in
«… persona del liquidatore…»,
deve leggersi:
« …. sul ricorso iscritto al n. 28739/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore e COGNOME NOME …»;
b) ove a pag. 5 è scritto:
«… dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore solidale dei controricorrenti, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accesoti di legge… »
deve leggersi:
«… dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore solidale dei controricorrenti, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accesoti di legge… ».
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, il 30/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME