Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29041 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29041 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
ORDINANZA
nel procedimento tra le parti:
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-già ricorrenti- contro UNICREDIT SPA, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
-già intimati- relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 34467/ depositata 26.12.2024 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonché per la RAGIONE_SOCIALE hanno proposto istanza ex art 287 c.p.c. nei confronti di Unicredit s.p.a. e Banca Monte dei Paschi di Siena esponendo che la Cancelleria, non avvedendosi che il ricorso trasmesso telematicamente e quello spedito in modalità cartacea (quello in formato telematico non è altro che la scansione di quello cartaceo), lo aveva iscritto a ruolo due volte, assegnando due numeri diversi di COGNOME.COGNOME., sicché oltre al procedimento odierno è risultato pendente anche quello iscritto al n. di NUMERO_DOCUMENTO, la cui Camera di Consiglio veniva fissata per il giorno 19.09.2024, sempre innanzi alla I Sezione Civile.
1 Tale circostanza era stata segnalata con memoria depositata nel fascicolo n. 14051/2021 R.G. al fine di permettere alla Corte di valutare l’eventuale necessità di riunire i fascicoli.
2 Con istanza depositata telematicamente il 6.9.2024 nel presente procedimento si è altresì chiesto all’Ecc.ma Corte di Voler riunire il presente fascicolo a quello (con numero di R.G. precedente) 14051/2021 R.G., oppure, accertato che quest’ultimo ricorso è stato regolarmente deciso, di disporre la cancellazione della presente causa dal ruolo.
3 Con ordinanza pubblicata il 26.12.2024 la Corte di cassazione dava atto che la controversia era passata in decisione, richiamando il procedimento n. 14051/2021, senza cancellare dal ruolo il ricorso n. 14239/2021 R.G. dichiarandolo improcedibile per ne bis in idem , dando ‘ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto ‘.
4 Su queste basi gli istanti hanno chiesto che poiché, come emerge dal tenore del provvedimento di improcedibilità, non si era tenuto conto della segnalazione esplicativa fatta da parte ricorrente, e che quindi vi sarebbe stato sul punto un difetto percettivo., si correggesse o si revocasse l’ordinanza del 26.12.2024, emessa all’esito della Camera di Consiglio del 28.11.2024, nella parte in cui da ‘ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto ‘, in quanto nella fattispecie non si è trattato della proposizione di due ricorsi identici contro lo stesso provvedimento (ovvero dell’esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti), bensì di un unico e solo ricorso (quello telematico non è che la scansione di quello cartaceo), il quale, per errore imputabile alla cancelleria, è stato iscritto a ruolo con due diversi numeri di procedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha affermato che “il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione” (Cass., Sez. L. 11 agosto 2020, n. 16877).
La procedura di correzione di errore materiale infatti non è esperibile laddove l’accoglimento dell’istanza comporti una modifica della decisione non consentita con tale rimedio.
Non sussistono neppure le condizioni per la revoca dell’ordinanza che è stata correttamente adottata.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all’esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 21213/2013; Cass. n. 10203/2009; Cass., S.U. n. 9438/2002) né per l’applicazione del doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME