Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16651 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16651 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/06/2024
ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso iscritto al n. 22165/2023 R.G. proposto da:
AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore;
-intimato- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 29917/2023 depositata il 27/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
rilevato che l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte N.
29917/2023, pubblicata il 27.10.2023 nella parte in cui, in dispositivo, non ha disposto la distrazione in suo favore, quale difensore dichiaratosi antistatario, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione liquidate in favore del proprio assistito, COGNOME NOME, controricorrente nel giudizio di cassazione proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria N.599/2019;
considerato che questa Corte ha affermato che l’omessa adozione del provvedimento di distrazione RAGIONE_SOCIALE spese è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391 -bis c.p.c. (Sezioni Unite n. 16037 del 2010);
considerato che l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione RAGIONE_SOCIALE spese era stata correttamente avanzata nel controricorso;
ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 5, le parole ‘con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME‘, dopo la condanna alle spese di lite;
nulla occorre statuire sulle spese processuali, poiché il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391bis c.p.c. non configura di regola ipotesi di soccombenza, per la sua natura sostanzialmente amministrativa (Cass., Sez. Un., n. 9438 del 2002; Cass., Sez. Un., n. 10203 del 2009; Cass. n. 27196 del 2018; Cass. n. 26566 del 2023).
Visto l’art. 391 -bis c.p.c.;
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dispone che l’ordinanza N. 23331/2020 pubblicata il 27.10.2023 venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag 5, le parole ‘con
distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, dopo la condanna alle spese di lite.
Dispone che la presente ordinanza sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda