Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5640 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5640 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso per correzione errore materiale d’ufficio n. 209752025:
COGNOME NOME, nella qualità di erede di COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente –
per la correzione della n. sentenza n. 22053/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 31/07/2025 R.G.N. 312/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalla Consigliera AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
Errore materiale
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/01/2026
CC
FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 22053 del 2025 di questa Corte, con cui è stato accolto il ricorso avverso la pronuncia della Corte di appello di Reggio Calabria n. n. 318/2022.
Deduce che, per errore, è stato disposto il rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anziché alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.
Si osserva quanto segue.
Nella parte motiva (punto 14 della motivazione) la sentenza n. 22053 del 2025 ha individuato nella Corte di appello di Catanzaro il Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; inoltre, sia nella parte motiva (punto 15 della motivazione) che in quella dispositiva ha indicato il Giudice di rinvio nella Corte di appello di Catanzaro.
Si tratta di evidenti refusi.
La sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corte di appello di Reggio Calabria.
La Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, è il Giudice di rinvio: nella motivazione della sentenza, non sono esplicitate, né si rinvengono implicitamente, ragioni che inducano a individuare, per il successivo giudizio di merito, un giudice diverso da quello che ha emesso la sentenza cassata.
È precisato, peraltro, che la Corte di appello provveda al nuovo accertamento «in diversa composizione»; segno che, a seguito del disposto annullamento, la causa deve tornare a giudici diversi del medesimo Ufficio (Corte di appello) che ha reso la decisione annullata.
La sentenza n. 22053 del 2025 va, pertanto, emendata nei sensi che seguono:
al punto 14 della parte motiva, le parole «Corte di appello di Catanzaro» devono sostituirsi con quelle «Corte di appello di Reggio Calabria»;
al punto 15 della parte motiva e nella parte dispositiva, l’espressione «alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione», deve sostituirsi con quella «alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione».
Non sussistono, per la natura del procedimento, i presupposti né per provvedere sulle spese, né per l’applicazione del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte accoglie l’istanza e dispone correggersi la sentenza di questa Corte n. 22053 del 2025, depositata il 31.7.2025, nei sensi di cui in motivazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex artt. 288, secondo comma, ultimo inciso, c.p.c. e 196quinquies , quinto comma, disp. att. c.p.c.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME