Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19203 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19203 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO/2023 R.G. promosso d’ufficio per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. cron. 7217/23 depositata il 28.3.2023, resa nel giudizio n. 4217/2017 r.g. promosso da
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (-) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 7217/2023 depositata il 13/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
visto l’istanza per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. Cron. 7217/23 (resa nel giudizio n. 4217/2017 Reg. Gen.) depositato il 28 marzo 2023 e la successiva proposizione d’ufficio del procedimento correttivo;
rilevato che l’AVV_NOTAIO COGNOME ha rinunciato alla correzione con atto del 18 giugno 2024;
ritenuto che la correzione va comunque disposta d’ufficio, ai sensi dell’art. 391 -bis cpc;
rilevato , dunque, che questa Corte nell’emettere l’ordinanza n° 7217/2023 è effettivamente incorsa in errore materiale;
che infatti, nel menzionato provvedimento, (a) nella motivazione, laddove è scritto ‘ le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo ‘ si deve invece leggere ‘ le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, da distrarre in favore del difensore del controricorrente, AVV_NOTAIO ‘; (b) nel dispositivo, laddove è scritto ‘ Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge ‘ si deve invece leggere ‘ Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate
forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, AVV_NOTAIO NOME COGNOME ‘ ;
p.q.m.
visti gli articoli 287, 288, 289 e 391bis del codice di procedura civile, così provvede:
I . d’ufficio, nel l’ordinanza camerale n° 7217/2023 , (a) nella motivazione, laddove è scritto ‘ le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo ‘ si legga invece ‘ le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, da distrarre in favore del difensore del controricorrente, AVV_NOTAIO ‘; (b) nel dispositivo, laddove è scritto ‘ Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge ‘ si legga invece ‘ Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, AVV_NOTAIO NOME COGNOME‘ .
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024, nella camera di consiglio