Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12753 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12753 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
Oggetto
Correzione errore materiale ex art. 391- bis cod. proc. civ.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24843/2022 R.G. proposto da NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL ) e dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
NOME;
– intimato –
avverso la ordinanza n. 24946/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15 settembre 2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME, con il patrocinio degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, propone ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 24946/2021, depositata il 15 settembre 2021, con cui questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto nei suoi confronti da NOME COGNOME, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere n. 3299/2019 del 18 dicembre 2019, dopo aver dato atto in motivazione del diritto dei suoi difensori (ossia degli stessi predetti professionisti) alla distrazione delle spese, avendo essi « reso la dichiarazione prevista dall’art. 93 cod. proc. civ. », ha così statuito nel dispositivo in ordine ai capi accessori:
« condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 7.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge .
« Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto, con distrazione in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME »;
posto che, in motivazione, è chiaramente espressa la volontà del Collegio di dar corso alla richiesta distrazione delle spese, l’errore segnalato, e del quale si chiede la correzione, consiste nella dislocazione operata nel dispositivo della frase « con distrazione, etc. » dalla sede sua propria in prosecuzione del capoverso relativo al regolamento delle spese ed alla loro liquidazione, al capoverso
successivo relativo alla dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002;
NOME COGNOME non svolge attività difensiva in questa sede; con ordinanza interlocutoria n. 23020 del 28/07/2023 è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della parte personalmente, essendo decorso oltre un anno dal deposito dell’ordinanza corrigenda;
adempiuto all’incombente è stata nuovamente fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;
ritenuto che
il ricorso merita di essere accolto;
dal testo dell’ordinanza corrigenda emerge chiaramente l’errore nei termini indicati dal ricorrente, evidentemente imputabile a mero lapsus calami e certamente suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 391bis cod. proc. civ.;
il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 24946/2021, depositata il 15 settembre 2021, sia corretto nei termini di cui al dispositivo;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213)
P.Q.M.
dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 24946/2021, depositata il 15 settembre 2021, sia corretto come segue:
─ là dove , al primo capo di condanna, è scritto « condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 7.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge », deve aggiungersi, in prosecuzione,
« con distrazione in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME »;
─ là dove, al secondo capo di condanna, è scritto « Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, con distrazione in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME », deve eliminarsi l’inciso finale: « con distrazione in favore degli avvocati NOME NOME e NOME COGNOME ».
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione