Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32109 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32109 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
Oggetto: Correzione errore
materiale (Ord. 18951/2022
Sesta sez. civ. Cassazione)
ORDINANZA
nel procedimento iscritto d’ufficio al n. NUMERO_DOCUMENTO, per correzione di errore materiale dell’ordinanza Cass. sez. 6 -5, 13 giugno 2022, n. 18951, resa su ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO, proposto da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in qualità di incorporante della società RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , con gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con l’elezione di domicilio in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO sito in INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 ottobre 2023 dal Co: NOME COGNOMENOME COGNOME;
RILEVATO
In sede di annotazione di errore materiale disposto dall ‘ordinanza n. 18951/2022 del 13 aprile 2022, depositata in data 13 giugno 2022, con cui la Corte correggeva la sentenza n. 12503/2021 depositata in data 12 maggio 2021, all’esito di ricorso promosso da RAGIONE_SOCIALE, l’Ufficio segnalava quanto segue: nella menzionata pronuncia n. 18951/2022 la Corte ha erroneamente indicato in epigrafe, la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, quando invece, nella causa definita dalla sentenza n. 12503/201, ricorreva RAGIONE_SOCIALE; ha indicato, nel corpo dell’ordinanza, due distinte pronunce da correggere ( n. 12503/2021 e n. 29911/2020, quest’ultima vertente tra altre parti ); ha disposto, nel p.q.m., la correzione della pronuncia n. 29911/2020, già corretta, con annotazione eseguita, dall’ordinanza n. 31084/2021.
A seguito di detta segnalazione veniva disposta l’iscrizione d’ufficio a ruolo, ex art. 391bis cod. proc. civ., del presente procedimento per la relativa correzione.
CONSIDERATO
Ricorrono i presupposti per la correzione d’ufficio di errore materiale, essendo la segnalazione fondata nei termini di seguito indicati.
Va, pertanto, corretta l’ordinanza n. 1 8951/2022, depositata il 13 giugno 2022, cosicché in epigrafe di detta ordinanza risulti sì la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ma in qualità di incorporante di RAGIONE_SOCIALE, ricorrente nel giudizio definito con la sentenza n. 12503/2021; a pag. 3, rigo 6 e rigo 23, si legga rispettivamente ‘co rrezione di errore materiale della sentenza n. 12503/2021’ e ‘venga corretta l a sentenza n. 12503/2021’, senza riferimento alcuno alla pronuncia n. 29911/2020; nel p.q.m. si legga ‘ Dispone che venga corretta la sentenza n. 12503/2021 (…)’ invece che
‘ Dispone che venga corretta la sentenza n. 29911/2020, del 22 ottobre 2020 (…)’.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
Dispone che venga corretta l’ordinanza n. 1 8951/2022, depositata il 13.06.2022, cosicché in epigrafe risulti sì la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ma in qualità di incorporante della originaria ricorrente RAGIONE_SOCIALE; a pag. 3, rigo 6 e rigo 23, si legga rispettivamente ‘correzione di errore materiale della sentenza n. 12503/2021’ e ‘venga corretta l a sentenza n. 12503/2021’, senza riferimento alcuno alla pronuncia n. 29911/2020; nel p.q.m. si legga ‘Dispone che venga corretta la sentenza n. 12503/2021 (…)’ invece che ‘Dispone che venga corretta la sentenza n. 29911/2020, del 22 ottobre 2020 (…)’.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, lì 11 ottobre 2023